Vai al contenuto

L'uomo delinquente/Parte undicesima/II

Da Wikisource.
Capitolo III. Le pene secondo la Scuola positiva

L'uomo delinquente/Parte undicesima/I L'uomo delinquente/Parte undicesima/III IncludiIntestazione 12 maggio 2012 75% Criminologia

Capitolo III. Le pene secondo la Scuola positiva
Parte undicesima - I Parte undicesima - III

1. Pene extracarcerarie. — 2. Pene secondo i rei. — 3. Manicomi criminali. — 4. Colonie. — 5. Pena di morte. — 6. Dimostrazione dell’utilità di queste pene.


Una volta riconosciuto il delitto come un fenomeno morboso strettamente legato all’organizzazione individuale, noi dobbiamo abbandonar la pena che serba ancora le traccie dell’antica vendetta, crudele ed inefficace, e cercar d’ottenere la guarigione dell’individuo ove sia possibile e il risarcimento dei danni da lui cagionati, e in ogni altro caso semplicemente difendere la società da codesti elementi perturbatori. La difesa sociale è dunque la base razionale di un sistema punitivo, positivo e scientifico, proporzionato esclusivamente alla temibilità del delinquente, logico derivato dallo studio sistematico dell’uomo delinquente e dalla dimostrazione della sua malattia organica. Di qui la proposta da parte della Nuova Scuola di sostituire altre pene alle carcerarie, specie per le piccole pene e colla mira costante dell’indennizzo e della difesa sociale.

1. Pene corporali. — Alcune pene corporali, per quanto sono conciliabili colla nostra civiltà, e con le sue talora eccessive delicatezze, come il digiuno, la doccia e la frusta, sono poco costose, e più graduabili: in Inghilterra e in Norvegia si ristabilì la sferza per i piccoli reati e una recente inchiesta promossa dalla benemerita « Howard Association » (1. e.) di Londra pei minorenni criminali ha consigliato esplicitamente l’uso della frusta.
Arresto in casa. — E così il sequestro nel proprio domicilio, sotto guardia o semplicemente sotto l’impegno personale, come usasi, parmi, per gli ufficiali, è punizione dignitosa ed efficace. Anche la multa può essere, dopo la pena corporale, la più perfezionata e graduabile delle pene, ed elevandosi per rendersi più sensibile, in ragione della ricchezza, contribuirebbe a scemare le enormi spese giudiziarie; inoltre essa colpendo il reo moderno, specie di truffa, nel punto più vulnerabile, da cui più spesso è spinto al male, cioè nell’amore al danaro, riuscirebbe forse anche un buon mezzo preventivo, tanto più che la quota maggiore dei rei si ha fra i benestanti, professionisti ed a scopo di lucro. Soltanto chi rifiutasse di pagare dovrebbe essere obbligato ad un lavoro diretto sino a produrre l’equivalente della multa, concetto appena accennato, e non mai attuato, nell’art. 22 del Codice Penale. Il risarcimento dei danni, insufficientemente utilizzato anch’esso dall’attuale legislazione (art. 432 Cod. pen.), oltre ad essere opera di giustizia distributiva, può sostituire ogni altra pena nei casi di colpa, non di dolo. La riprensione giudiziale sostituita al carcere pei reati lievi è già ammessa dal nostro Codice (art. 26, 27 Cod. pen.), ma quasi mai essa pure praticata. Segno che anche le poche verità ammesse dalla legislazione trovano un massimo impedimento nel misoneismo dei giudici. Probation System. — Stato di prova. — È assai diffuso negli Stati Uniti, specialmente per i giovani delinquenti, e nel Massachussets anche per gli adulti, e consiste nel sospendere l’esecuzione di una prima condanna sottoponendo intanto il condannato alla sorveglianza di un apposito ‘agente, sorveglianza che non è così impacciante e dannosa come quella esercitata dalla nostra polizia, ma dissimulata, per modo che il condannato se ne senta protetto ed aiutato senza esserne umiliato. Si è ottenuto con questo sistema persino il 95% di emende. Così che dall’America questa istituzione variamente modificata è stata introdotta anche in Europa: in Inghilterra, nel Belgio, in Francia.

2. Pene pei vari reati. — Di alcuni reati la Scuola positiva invoca un trattamento speciale: per l’aborto e per l’infanticidio, atteso il minimo danno di questi reati e la mancanza di ogni temibilità sociale nelle infanticide e nelle abortitrici che, salvo quando queste ultime ne facciano una professione, sono soltanto ree di occasione o di passione, basterà la riprensione giudiziale con cauzione o malleveria per evitare le recidive. Pel delitto politico, così relativo e transitorio, l’allontanamento ‘del reo con l’esilio e col confino dalla società che se ne sente minacciata, dovrebbero essere sufficienti, come a lungo dimostrai nel Delitto politico. Nella diffamazione, in cui si tratta più spesso di pseudo-criminali, talora anzi encomiabili, basterebbe obbligare il preteso reo a provare la propria buona fede, a dare la prova dei fatti o a smentirli se errava, ad indennizzare il danneggiato; così Sighele e Florian. L’aiuto al suicidio, in vista anche della benefica e spontanea azione selettiva del suicidio, non dovrebbe essere punito affatto. Il duello, più che dalla legge attende la sua fine da una più civile correzione dei costumi e della opinione pubblica; v. Berenini, Puglia, Crivellari. Ma nell’applicazione di tutti questi strumenti di repressione, la nuova Scuola vuoi prendere in considerazione in ogni singolo caso le condizioni individuali del criminale, l’età, il sesso, la professione, le condizioni di vita, ecc., che ne modificano così nelle gravi come nelle più leggere forme di reato la temibilità sociale. Età. Giovinezza. — Abolito addirittura il carcere, la nuova Scuola vorrebbe per la prima giovinezza: le istituzioni caritatevoli, l’invio presso famiglie morali, le colonie agricole, i riformatori uso Elmira, Barnardo e Don Bosco, resi più utili dalle nuove norme psicologiche-mediche, dall’emigrazione che trasportando in centri agricoli vi continua gli effetti utili del baliatico morale, prevengono i reati occasionali frequenti in quell’età e forse riescono in alcuni casi, se non a correggere, a trasformare utilmente i criminali nati, e ad ogni modo ad impedire che essi contagino gli altri. Per gli epilettici, gli idioti, i cretini, i malati, che commettessero delitti, basteranno le case di ricovero apposite o colonie. Vecchiaia. — Anche pel vecchio, quando è or- mai paralizzato ed impotente al male, non occorre più il carcere, basteranno comuni ricoveri; workhouse, con speciali precauzioni per prevenire il contagio del male e l’evasione. Rei per passione. — Piccole pene soltanto, riprensione giudiziale, ammenda, esilio, cauzione, ecc., vorremmo inflitte ai rei per passione in generale, oltre a ciò che s’è già detto pei rei politici. Pei rei adulti criminaloidi non recidivi, senza complici, basterà una prima volta la sospensione della pena, con malleveria e cauzione con l’obbligo del risarcimento, o il lavoro specialmente nei campi in caso di insolvibilità pecuniaria, e il carcere cellulare soltanto nel caso di rifiuto al lavoro.
Rei abituali. — Quanto ai recidivi e ai criminaloidi, divenuti abituali, essi vanno trattati come i delinquenti-nati, con questa differenza, che siccome sono in maggior parte autori di reati meno gravi (ladri, truffatori, falsari), così dovranno sottoporsi a pena meno severa e richiedersi un maggior numero di recidiva prima di decretarne la incorreggibilità. Grandi opifici industriali nel paese per i rei cittadini, colonia penale, agricola, nelle plaghe da dissodare per gli adulti campagnuoli, dalle più malsane alle più salubri, secondo la categoria dei delinquenti, nei terreni già coltivati pei minorenni, ecco l’ideale della segregazione di tali condannati.
Rei associati. — Siccome i delinquenti meno temibili, d’occasione e per passione, hanno per carattere Psicologico costante di agire isolatamente, senza complici, e l’inverso invece si verifica fra i delinquenti più pericolosi (nati éd abituali), così la complicità deve costituire da per sé sola una circostanza aggravante, come carattere distintivo dei delinquenti appartenenti alle categorie più pericolose (Ferri, pag. 577).

3. Manicomi criminali. — Quanto ai pazzi criminali e ai non pochi delinquenti nati in cui la epilessia e la pazzia morale si manifestano chiaramente con eccessi psichici visibili e perciò sarebbero prosciolti, unico provvedimento possibile è il manicomio criminale, col quale oltre al resto evitiamo che i difensori alleghino la pazzia del delinquente quando non esiste, colla speranza di vederlo assolto, e quindi libero. Inoltre, colla segregazione perpetua, sotto forma di manicomio, impediamo l’eredità e l’associazione del delitto, che quasi sempre si organa entro le carceri, impediamo le recidive, i processi e i nuovi delitti per imitazione. Noi abbiamo tre stabilimenti di questo genere ma senza direzione medica e con pretto aspetto carcerario, e senza chiare disposizioni di legge in proposito. Noi abbiamo nel nuovo Codice un articolo (46): «che ammette non esservi reato quando l’individuo che lo ha commesso era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza dei propri atti »; un altro (47): « che ordina di scemare la imputabilità senza escluderla! », legge che ha per unico correttivo un provvedimento, articolo 46, che autorizza il giudice, ove stimi pericolosa la liberazione dell’imputato prosciolto, a ordinarne la consegna all’autorità competente per i provvedimenti di legge (art. 46), il che allude in modo così timido e indiretto al manicomio, che infatti tale disposizione non è quasi mai posta in pratica. Ora io credo si debba chiedere che si modifichino questi imprecisi articoli 46 e 47 nel senso degli articoli 53 e 54, restati quasi sempre lettera morta, che comminano la custodia in un istituto di educazione e di correzione sino alla maggior età ai criminali minori di 9 e 14 anni e di poco discernimento, estendendo tale custodia a molti delinquenti che sono presso a POCO responsabili come costoro e si ordini « la custodia fino a completa guarigione in case apposite cli salute di coloro che commisero reati in istato di pazzia o di altra infermità che possa anche in legger grado impedire l’uso della ragione e della volontà, come pure di quei condannati che diventano pazzi durante la loro detenzione e che non abbiano potuto guarire dopo tre mesi di cura prestata in apposite infermerie nelle case di pena », in questo modo riformando l’articolo 47 succitato: « Se la causa che gli tolse in tutto od in parte la coscienza del delinquere e in ogni modo lo spinse al delitto derivasse da vizio o malattia avente i caratteri cli permanenza (monomania, epilessia, lipemania, pellagra, alcoolismo meningite e pazzia morale, ecc.), l’imputato dovrà essere curato e ritenuto in apposite case di custodia fino a completa guarigione ». Per sottrarre poi questi casi al giudizio di uomini incompetenti e troppo impressionati dalla orribilità dei fatti commessi per non volerne cavare una specie di vendetta legale, proporrei che insorto il dubbio di alienazione’, il giuri debba esser misto, di cittadini, giudici e medici alienisti. Una volta riconosciuti e opportunamente instaurati, i Manicomi criminali dovrebbero accogliere:

  1. Tutti i carcerati impazziti con tendenze pericolose incendiarie, omicide ed oscene, dopo

trascorso lo stadio acuto del male;

  1. Tutti gli alienati che per tendenze pericolose incendiarie, pederastiche, ecc., vennero sottoposti a inquisizione giudiziaria, restata sospesa per la riconosciuta alienazione;
  2. Tutti quelli imputati di crimini strani, atroci senza un movente chiaro, su cui sin insorto il dubbio (confortato d perizie uniformi di almeno tre medici alienisti) di pazzia o almeno di gravi affezioni cerebrali;
  3. Vista la straordinaria importanza in proposito della epilessia, quanti commisero reati in istato di epilessia psichica o i rei che soffersero convulsioni epilettiche;
  4. Quelli che già notoriamente onesti furono spinti al delitto da un abituale evidente infermità, come pellagra, alcoolismo cronico, isterismo, malati perpuerali, quando abbiano parentele con alienati e con, epilettici e presentino una numerose serie di caratteri degenerativi.

E qui sorge l’idea di creare speciali forme di Manicomi criminali, quali per epilettici, quali per pellagrosi, quali per deficienti, ecc.; gli alienati provenienti dalle carceri che notoriamente passarono una parte della loro esistenza nei delitti, dovranno essere segregati in appositi comparti od anche in infermiere addette al carcere ma rette con norme speciali. Gli altri alienati non saranno riuniti che a piccoli gruppi. A seconda dei ceti e delle abitudini dormiranno ciascuno in una cella, la disciplina dovrà essere severa, la vigilanza maggiore che nei manicomi comuni, ma il lavoro proporzionato alle forze, all’aria aperta e alternato a lunghi riposi e a divertimenti. La direzione dovrebbe esser medica, il personale carcerario. Gli individui riconosciuti abitualmente pericolosi e già sottoposti a vari processi, non potranno esser dimessi mai. Gli alienati a follia transitoria, che offrano i segni di perfetta guarigione saranno segnalati alla dimissione dopo uno o due anni di osservazione, ma sottoposti dopo la loro uscita a visite mediche mensili per molti anni di seguito come nel Belgio. Intanto, dovunque mancano o difettano questi Manicomi criminali, io chiederei almeno si stabiliscano nelle case di pena dei comparti per condannati impazziti, in cui la sorveglianza esteriore restando la stessa, mutasse la disciplina, il metodo del vitto, la convivenza, il lavoro, e che nei manicomi dei grossi centri regionali almeno, si aprissero dei comparti speciali per le forme intermedie di pazzi criminali, sorvegliati da un apposito personale, in cui la dimissione non possa aver luogo se non con straordinarie cautele. Queste ultime proposte di assai facile attuazione, chiederei permanessero anche dopo diffuso il «Manicomio criminale », onde evitarvi l’affluenza dei ricoverati e ridurla alla pura necessità, onde impedire l’odiosa e pericolosa mescolanza degli Onesti ed innocui, coi viziosi. Così la società che ha patito pel loro reato, patito e speso per la loro condanna, non dovrà anche patire per la loro liberazione e tutto in ossequio ad un principio teorico a cui quasi nessuno ormai presta fede, secondo cui il carcere sarebbe come una specie di lavacro che monderebbe ogni colpa.

4. Colonie penali. — Pei rei nati, per quella serie di eteri recidivi che ricompaiono sotto tutti i regimi penali, conviene provvedere con appositi stabilimenti carcerari, in cui un giuri composto di direttori e medici carcerari, di giudici e di cittadini, facesse ricoverare tutti quelli i quali avessero fin da fanciulli mostrato tendenza al delitto, vi abbiano recidivato più volte, specialmente se senza famiglia o con famiglia immorale, massime se presentino tutti quei caratteri psichici e fisici che abbiamo veduto essere proprio del delinquente-nato. Questi sciagurati dovrebbero tenersi con un regime meno aspro dei comuni penitenziari, possibilmente in isole, ove attendessero ai lavori di campagna; meglio, anche, come si usa in Svezia, in squadre, disciplinate militarmente e destinati ai lavori stradali, o di risanamenti palustri, tanto necessari all’Italia, in cui si perdono tante oneste esistenze. Un istituto di tal natura per gli incorreggibili e per i rei nati è sorto già nella colonia di Mexplas nel Belgio, che ricovera 4.500 criminali. La popolazione vi è divisa in 4 categorie:

  1. Gli indisciplinati ed i pericolosi, il cui contatto può essere nocivo agli altri;
  2. I recidivi, sorvegliati dalla polizia, gli evasi e quelli che mostrano cattiva condotta negli stabilimenti;
  3. I malfamati ma che non hanno subito correzioni nella casa;
  4. I buoni, o meglio i meno tristi, quelli che non sono stati internatj nella colonia più di tre volte.

Sonvi mandati dai giudici, ma non pochi vi vanno come a casa di lavoro. Pei lavori sono pagati con moneta fittizia che non ha corso se non nello stabilimento, evitando così contatti e ricatti colla popolazione dei paesi vicini. Lo Stato, poi, dovrebbe fondare stabilimenti di lavoro, lontani dai maggiori centri di popolazione, e segnatamene colonie agricole nelle provincie meno avanzate in questo ramo e più bisognose di braccia, ed inviarvi, a tempo determinato, i condannati per oziosità e vagabondaggio, vincolandoli alla rigorosa sorveglianza della polizia, come sono attualmente i condannati a domicilio coatto. Il sistema cellulare, sulla cui efficacia emendatrice qui potrebbesi contare ancor meno che per gli altri criminali, non verrebbe ripristinato fra essi, se non nei casi di delitti commessi entro le carceri. Intanto codesto loro sequestro non sarebbe più ingiusto di quello di un alienato e forse più utile; e la spesa del loro mantenimento sarebbe minore d’assai di quella che incontrerebbe la società pei nuovi delitti e pei nuovi processi e si toglierebbero i crimini dovuti all’eredità

5. Pena di morte. — Ma quando la custodia stessa del manicomio e del carcere non bastasse a tutelare gli onesti, e i detenuti a vita continuassero a minacciare e a spegnere la vita dei guardiani, dei compagni, ecc., e pei casi in cui il delitto di sangue si fa epidemico, la nostra Scuola crede necessaria la pena di morte. Essa suscita bensì delle esagerate ripulsioni, ma pure la si applica del resto nelle guerre in più grandi proporzioni e in uomini più preziosi! Ora, se tolta la base del diritto divino non resta alla giustizia umana altra ragione che la difesa sociale, e se questa non può conseguirsi col solo sequestro, è lecito ricorrere a quell’eliminazione dei più dannosi che fu l’origine del perfezionamento degli esseri, secondo le leggi della selezione nella lotta per la vita, formulate dal Darwin.

6. Dimostrazione pratica dell’utilità delle rif orme invocate dalla Nuova Scuola. — Che molte di queste riforme ottengano il decremento del crimine lo dimostra il fatto che dove nulla si fece in proposito, come da noi o in Spagna, o quasi nulla, come in Francia, il delitto è in aumento, mentre dove molte dì quelle riforme si introdussero, come a Londra e a Ginevra, il delitto è in decremento. Nel periodo 1829-1838 i delinquenti condannati annualmente dalla Corte Criminale erano a Ginevra 79 ogni 1000 abit. I delinquenti condannati dal tribunale correzionale erano 1000. Nel periodo 1872-1885 i primi furono soltanto 12 e i secondi 300 (sempre s’intende ogni 1000 abit.). Una diminuzione quindi nel primo caso di /6 e nel secondo di 2/3. E questa diminuzione è ancora maggiore quando si tenga conto solo della criminalità indigena, la quale è diminuita negli ultimi 50 anni. La ragione non ne può essere l’istruzione, in altri paesi altrettale, non la ricchezza, che abbiamo visto prestarsi anch’essa al delitto, non la razza, la religione, che non differisce da molte altre città, ma è la grande quantità che si ha ivi di istituti preventivi per bimbi, per le donne abbandonate, contro l’alcoolismo, ecc. Meglio ancora si vede il fatto in Inghilterra, specie a Londra. Confrontando ivi le cifre della criminalità del 1892-93 con quelle di 10 anni addietro, noi troviamo aumento nelle offese contro le persone del 28% e in quelle contro la proprietà per vendetta del 18%; ma negli altri reati, furti, ricettazione, falso, la diminuzione è rispettivamente dell’8,8; 30,6; 34 e 22, e in complesso dell’8% in cifra assoluta. E si noti che in questi anni la popolazione è cresciuta del 12 % Nel 90-92 il numero dei tradotti in giudizio fu di 160.625. Nei dieci anni precedenti la media era stata di 166.900 e nel decennio antecedente di 167.019. Così non solo da un decennio, ma da due la diminuzione è ‘regolare, il che è tanto più importante perché la popolazione crebbe da 23 milioni a 29.400.000. E ancor più cala la delinquenza minorile che invece cresce tanto da noi. Nel 1868-69 i fanciulli minori dei 16 anni condannati, sorpassavano a Londra il numero di 10.000; negli anni seguenti la cifra diminuì a 9.700 e infine a 4.000 malgrado l’incremento della popolazione. Né si tratta qui di un giuoco fittizio di cifre a cui purtroppo la statistica ci avvezza, cosicché da vent’anni in Italia in mezzo a uno spaventevole progresso del delitto, si seguita a pretendere a un decremento, poiché qui le cifre mostrano un decremento regolare, e perché la controprova ci è data dal gran numero di salvati e di redenti che ogni giorno ci produce la Salvation Army e il bollettino della Barnard House. La controprova che questo miracolo del decremento della criminalità si deve alle misure preventive specie per bambini, e alle lotte morali e religiose contro l’alcoolismo, è data dalla maggior diminuzione del delitto in Londra in confronto alla provincia e alla campagna, precisamente l’opposto di quanto s’osserva dappertutto, dove i centri più popolosi eccellono sempre per criminalità, almeno per quella meno feroce.

Invece, mentre Londra conta 15 delinq. ogni 100.000 abit. 
le campagne ne contano      61 	» 	» 	» 	
e le altre città            50 	» 	» 	» 

Ne è a credersi con tutto ciò che la cura possa estendersi ai criminali nati, appunto perché rei rattari la maggior parte ad ogni trattamento; malgrado le cure più oculate e pietose essi restano ribelli. E gli inglesi ammettono che se si può diminuire il criminale d’occasione, il criminale nato, che essi chiamano professional criminal, persiste, e la prova ne è data dalla recidiva. Mentre i reati sono diminuiti dall’8% a Londra, la cifra dei recidivi è stazionaria anzi in leggero aumento 41% nel 1892-93; mentre era del 42% nel 1890-91 e fu del 45% nel 1894-95, recidiva notisi più costante e accentuata nelle donne che non negli uomini malgrado che l donne più che gli uomini abbiano case apposite.