L. 22 aprile 1905, n. 137, che approva i provvedimenti per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private

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Regno d'Italia

1905 diritto diritto L. 22 aprile 1905, n. 137 Intestazione 30 gennaio 2014 75% Da definire

che approva i provvedimenti per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
1905
G.U. di pubblicazione: 11 aprile 1905, n. 95


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA


Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Dal 1o luglio 1905 lo Stato assume l'esercizio:

a) delle ferrovie di proprietà dello Stato comprese nelle attuali reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

b) delle ferrovie Domodossola-Iselle, Domodossola-Arona e Santhià-Borgomanero-Arona, di cui alle leggi 20 luglio 1900, n. 268, e 30 dicembre 1901, n. 530;

c) delle ferrovie Alessandria-Piacenza , Novi-Tortona, Vigevano-Milano, Torino-Pinerolo, Pinerolo-Torrepellice, Acqui-Alessandria, Mortara-Vigevano, Chivasso-Ivrea, Torreberetti-Pavia, Pontegalera-Fiumicino, Voghera-Pavia-Brescia, Cremona-Mantova, Mantova-Modena, Palazzolo-Paratico e Monza-Calolzio, concesse all'industria privata ed ora comprese nelle reti Mediterranea ed Adriatica;

d) della ferrovia Lecco-Colico, agli effetti dell'art. 15 della convenzione 20 giugno 1888, approvata con la legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3a).

e) della ferrovia Napoli-Eboli, agli effetti dell'art. 31 della convenzione 28 novembre 1864, approvata con R. decreto 28 giugno 1865, n. 2401.

Il Governo è autorizzato ad assumere per mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato l'esercizio delle ferrovie Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, Roma-Viterbo, e diramazioni e Varese-Porto Ceresio in base ad accordi da prendersi coi concessionari, nonchè l'esercizio delle ferrovie da Alessandria ad Ovada, fra la stazione di Desenzano e il lago di Garda e da Livorno a Vada, ai sensi e per gli effetti delle rispettive convenzioni approvate coi RR. decreti 28 aprile 1903, n. 186, 23 aprile 1903, n. 211, e 8 settembre 1904 n. 566. È pure autorizzato a stipulare con Società o Ditte private contratti per l'esercizio delle linee Brescia-Iseo, Ascoli-Sambenedetto del Tronto, Teramo-Giulianova, Foggia-Lucera, Foggia-Manfredonia e Zollino-Gallipoli.

Il contratto per l'esercizio della linea Zollino-Gallipoli dovrà comprendere una clausola risolutiva coordinata al riscatto della linea Francavilla-Nardò.

Il Governo potrà altresì assumere l'esercizio di nuove linee in prolungamento di altre di sua proprietà o da esso esercitate quando le condizioni delle nuove linee lo consiglino.

Gli accordi e i contratti stessi saranno approvati, sentito il Consiglio di Stato, per decreto Reale che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 2. Il Governo è autorizzato a prendere i provvedimenti necessari per attuare, alla data di cui all'art. 1, l'esercizio da parte dello Stato, procedendo agli opportuni accordi con le Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, le reti minori e le linee speciali, e con le Amministrazioni delle ferrovie estere confinanti.

Il Governo, appena promulgata la presente legge, nomierà il direttore generale, con le forme prescritte dall'art. 4, e gli darà coadiutori in numero sufficiente scegliendoli fra i funzionari del R. Ispettorato generale delle strade ferrate e fra il personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.

Art. 3. Anche prima della costituzione dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, il ministro dei lavori pubblici può assumere gli impegni che riconosca necessari per l'attuazione del nuovo ordinamento e per i bisogni prevedibili dell'esercizio.

Nel suddetto caso, per gli impegni relativi alle spese di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 9, deve essere sentito preventivamente il Comitato superiore delle strade ferrate.

Degli impegni assunti a senso del presente articolo sarà tenuto conto nella formazione del bilancio di cui all'art. 6.

Ai pagamenti che si debbono fare prima del 1° luglio 1905 si provvederà, nei limiti di L. 250,000, con prelevamenti dal fondo di riserva istituito con la legge 30 giugno 1904, n. 293, e inscritto nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905. Le somme prelevate saranno rimborsate dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato e reintegrate nel detto fondo sull'esercizio finanziario 1905-906.

Art. 4. L'Amministrazione delle ferrovie di Stato esercita le sue funzioni sotto la responsabilità del ministro dei lavori pubblici. Ad essa presiede il direttore generale, coadiuvato da un Comitato d'amministrazione composto di sei membri. Il direttore generale è nominato per decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri. Egli presiede il Comitato d'amministrazione.

I membri del Comitato d'amministrazione sono, con le stesse forme, nominati per decreto Reale e restano in carica fino all'attuazione dell'ordinamento definitivo.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, si stabiliranno lo stipendio e le indennità del direttore generale, nonchè le indennità dei membri del Comitato d'amministrazione.

L'ufficio di direttore generale e quello di membro del Comitato di amministrazione sono incompatibili con qualunque carica parlamentare.

Su proposta del direttore generale, il ministro dei lavori pubblici designa il membro del Comitato di amministrazione che sostituisce il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.

Il direttore generale può delegare a membri del Comitato di amministrazione e, col parere di questo, a funzionari dipendenti, alcune delle facoltà che gli sono riservate dai vigenti ordinamenti.

Art. 5. La direzione generale ha sede in Roma.

Il direttore generale e il Comitato di amministrazione sono responsabili verso il ministro dei lavori pubblici.

Le attribuzioni e le facoltà, ora assegnate dagli statuti e dai regolamenti interni vigenti, ai Consigli di amministrazione ed ai direttori generali delle Società Mediterranea, Adriatica o Sicula, sono deferite, in quanto non siano contrarie alla presente legge, al Comitato di amministrazione ed al direttore generale delle ferrovie di Stato.

Al Comitato di amministrazione vengono pure assegnate le facoltà ed attribuzioni ora di spettanza del R. Ispettorato generale e del Comitato superiore delle strade ferrate per quanto riguarda la gestione delle somme destinate a lavori e provviste.

L'ordinamento dei servizi tecnici ed amministrativi ora vigente sulle linee affidate alle tre Società esercenti, è provvisoriamente mantenuto, salvo le modificazioni che occorressero per migliorarlo ed adattarlo alle nuove condizioni dell'azienda.

La facoltà consentita al direttore generale dal primo capoverso dell'art. 137 delle tariffe e condizioni pei trasporti approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3a), s'intende estesa a tutte le contestazioni giudiziali.

Art. 6. In allegato al disegno di legge per l'assestamento del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 sarà presentato all'approvazione del Parlamento il bilancio delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato per l'esercizio stesso.

Le somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa sono versate alle sezioni di Regia tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia. Queste somme sono tenute in conto corrente speciale distinto da quello attuale del tesoro dello Stato. Il direttore generale dell'esercizio di Stato avrà facoltà di fare prelevamenti sul detto conto corrente speciale, mediante assegni vistati dal delegato del tesoro presso la sezione di tesoreria.

La differenza fra le entrate e le spese dell'esercizio delle ferrovie è liquidata mensilmente o portata in conto entrate del bilancio dello Stato.

Fino all'approvazione del bilancio la nuova Amministrazione preleverà dai prodotti le somme occorrenti per provvedere alle spese ordinarie di esercizio, comprese quelle attualmente a carico dei tre fondi di riserva.

Art. 7. È assegnato all'Amministrazione delle ferrovie di Stato un fondo di dotazione di magazzino, costituito dal valore delle scorte di materiale e di oggetti di consumo in corso di approvvigionamento ed in carico ai magazzini dell'esercizio al 1o luglio 1905 e riconsegnati agli effetti delle convenzioni approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3a), e dei materiali in corso di approvvigionamento ed in carico ai magazzini dei fondi speciali istituiti in base alle convenzioni stesse.

Con la legge di approvazione del bilancio sarà stabilito l'ammontare definitivo di questo fondo, il quale ha gestione propria. Il rendiconto del fondo di dotazione di magazzino è allegato al consuntivo del bilancio dell'Amministrazione dello ferrovie di Stato.

Art. 8. All'Amministrazione delle ferrovie di Stato è aperto dal tesoro sui fondi della tesoreria provinciale un conto corrente in contabilità speciale fino alla concorrenza di otto milioni di lire.

L'Amministrazione si può valere di questo credito per le provviste di materie ed oggetti di consumo deliberate dal Comitato d'amministrazione e approvate dal ministro dei lavori pubblici in eccedenza alla dotazione di cui all'art. 7.

Sulle somme prelevate sul conto corrente nel limite degli otto milioni sarà pagato l'interesse medio vigente sui buoni del tesoro.

Le somme prelevate dovranno essere restituite al conto non appena il fondo di dotazione del magazzino sia ricondotto allo stato normale.

Art. 9. Il ministro del tesoro, su proposta di quello dei lavori pubblici, provvederà all'Amministrazione delle ferrovie di Stato la somma di L. 65 milioni da servire nell'esercizio finanziario 1905-906:

a) per lavori, forniture, trasporti ed altro occorrenti pel primo impianto della nuova Amministrazione;

b) per la continuazione ed il saldo dei lavori e delle forniture in corso al 1o luglio 1905 sulle linee assunte in esercizio dallo Stato;

c) per integrare la nuova Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee e del materiale al 30 giugno 1905, salvo rivalsa verso le Società esercenti;

d) per forniture di materiale disposte fino al 30 giugno 1905, o da disporsi dopo il 1o luglio 1905, sia in relazione agli aumenti di traffico verificatisi negli esercizi finanziari 1903-904 e 1904-905, sia in sostituzione del materiale noleggiato;

e) per provviste, in aumento del patrimonio, di materiale fisso, rotabile o di esercizio, di materiale metallico di armamento occorrente per nuovi binari, o di macchinario di officina, per i miglioramenti sulle linee e per quelli del materiale che ne aumentino il valore, per nuovi impianti e per l'ampliamento di quelli esistenti, per noleggio di materiale rotabile, e in genere per qualunque spesa urgente di lavori o provviste di carattere patrimoniale.

Per la provvista dei fondi occorrenti l'Amministrazione del tesoro è autorizzata ad assumere mutui dalla Cassa dei depositi e prestiti all'interesse annuo del 3.75 per cento netto per i primi cinque anni, e del 3.50 per gli anni successivi ammortizzabili in 40 anni.

Le somme prese a mutuo saranno inscritte nel bilancio dello Stato e le annualità necessarie per la loro estinzione e relativi interessi saranno inscritte, a partire dall'esercizio finanziario 1906-907, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, al quale saranno rimborsate dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato.

Art. 10. L'Amministrazione delle ferrovie di Stato è autorizzata ad assumere a carico del bilancio dell'azienda per l'esercizio 1906-907 impegni di spesa fino alla concorrenza di 30 milioni di lire per forniture di materiale rotabile e di esercizio da consegnarsi dopo il 1o luglio 1906.

Le somme occorrenti saranno fornite dal Tesoro nello stesso modo e con le stesse condizioni di cui al precedente art. 9.

Art. 11. Il Governo commetterà all'industria nazionale le nuove ordinazioni di materiale contemplate dai comma d ed e dell'art. 9 e quelle dell'art. 10, provvedendo che a pari condizioni esse sieno equamente ripartite fra gli stabilimenti congeneri nelle diverse parti del Regno, ferma rimanendo la disposizione dell'art. 16 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

Il direttore generale potrà, su conforme parere del Consiglio d'amministrazione e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, prescindere dalle gare di appalto e procedere per trattative private, quando ciò sia consigliato dall'interesse dell'Amministrazione o per assicurare un'equa ripartizione delle forniture.

Nel caso di collusioni o di altre frodi degli industriali a danno dell'Amministrazione ferroviaria, o quando non sia possibile ottenere dall'industria nazionale prezzi convenienti ed equi, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, si potrà, con l'osservanza delle forme prescritte nel precedente capoverso, ordinare l'appalto della fornitura all'industria estera.

Art. 12. Fin dall'esercizio 1905-906 sarà iniziata la costituzione di un fondo di riserva per le spese impreviste formato col prelevamento del 2 per cento dei prodotti lordi.

Dal fondo di riserva sono prelevate le somme occorrenti per le urgenti necessità di servizio, per le quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le corrispondenti variazioni. Le somme prelevate per spese ordinarie saranno rimborsate al fondo stesso in uno o più esercizi finanziari.

Le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro inscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo, sono fatte per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

I decreti da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del Regno, entro dieci giorni dalla loro registrazione alla Corte dei conti, sono comunicati al Parlamento insieme al conto consuntivo.

Fino a che le somme accumulate in questo fondo non abbiano raggiunto il 4 per cento del prodotto lordo medio avutosi nei due anni precedenti, il credito in conto corrente di cui all'art. 8 può, per servire agli scopi indicati nel presente articolo, essere aumentato delle somme mancanti a completarlo.

Le somme di spettanza del fondo di riserva per le spese impreviste sono versate in conto corrente al tesoro.

Art. 13. Al servizio di ragioneria della nuova Amministrazione è affidato il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilità, il riscontro sulle entrate, sul servizio di cassa, sulla gestione dei magazzini e depositi, sugli inventari, nonchè la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro delle spese. Le sue attribuzioni sono esercitate per mezzo di un ufficio speciale presso la Direzione generale.

La registrazione preventiva da parte dell'ufficio speciale della Corte dei conti degli impegni delle spese è limitata ai contratti per lavori, forniture ed approvvigionamenti che rappresentano un ammontare superiore alle L. 50,000. Da tale registrazione preventiva sono esenti i contratti per lavori, forniture ed approvvigionamenti da farsi d'urgenza per assicurare la continuità e regolarità del servizio.

Settimanalmente sono comunicati allo stesso ufficio della Corte dei conti gli elenchi degli impegni di spese assunti senta la registrazione preventiva, compresi quelli assunti d'urgenza, nonchè gli elenchi dei mandati emessi.

I ministri dei lavori pubblici e del tesoro disporranno per i controlli che crederanno opportuni.

Art. 14. Per i contratti, approvigionamenti e lavori occorrenti per l'esercizio e la manutenzione della rete ferroviaria varranno provvisoriamente le norme amministrative e contabili in uso presso le attuali Amministrazioni sociali col coordinamento che l'unità del servizio rendesse necessario, tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) l'amministrazione può stipulare a trattativa privata contratti per opere e forniture di qualunque importo quando un'evidente esigenza prodotta da cause imprevedute o dal bisogno di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, non permettano gl'indugi del pubblico incanto o della licitazione privata;

b) può, verificandosi le condizioni previste nella lettera a), ordinare la esecuzione di opere senza preventivo progetto regolare;

c) può, per l'acquisto dei carboni, servirsi delle facoltà accordate con l'art. 4 della legge sulla contabilità generale dello Stato, testo unico del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3a), modificato con la legge 14 luglio 1887, n. 4713 (serie 3a).

Ai contratti per opere e forniture da stipularsi dalla predetta Amministrazione ed ai progetti da essa compilati non sono applicabili:

1o le disposizioni degli articoli 322, 337 e 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e corrispondenti modificazioni di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 294;

2o le disposizioni degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 16 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Per la stipulazione dei contratti dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato si applicano le norme stabilite pei contratti delle altre pubbliche Amministrazioni dall'articolo 11 della stessa legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 15. Le condizioni per i trasporti e le tariffe in vigore sulle ferrovie delle quali lo Stato assume l'esercizio sono provvisoriamente mantenute.

Per le variazioni alle tariffe, che si ritenessero necessarie od opportune, continueranno ad applicarsi le norme ora vigenti.

Art. 16. Sulle linee in esercizio all'atto dell'applicazione della presente legge il numero dei treni viaggiatori, rispettivamente portato dall'ultimo orario invernale e dall'ultimo orario estivo, non può essere diminuito.

Per gli eventuali aumenti di treni viaggiatori giornalieri sulle linee in esercizio e per la istituzione di treni in servizio di nuove linee valgono le norme ora vigenti.

Faranno eccezione le linee di accesso al Sempione, per le quali il numero dei treni viaggiatori potrà, in seguito a parere favorevole del Comitato di amministrazione, eccedere i limiti stabiliti dalle norme predette.

Il ministro dei lavori pubblici, per speciali circostanze locali, e per facilitare servizi suburbani, postali e simili, può par alcuni tratti di linea autorizzare treni leggeri o con carrozze automotrici in aggiunta ai treni ordinari.

[pagine mancanti]

[...] Ogni altra concessione di biglietti gratuiti e quella dei biglietti semi-gratuiti sarà regolata con decreto Reale da presentarsi al Parlamento entro l'anno corrente per essere convertito in legge.

Art. 27. La prima parte dell'art. 18 si applica anche agli addetti alle ferrovie concesse ad imprese private.

Si applicano ad essi le altre disposizioni del predetto articolo, ove nei rispettivi regolamenti manchino prescrizioni analoghe o gli ordinamenti delle imprese assicurino al personale un equo trattamento.

Art. 28. L'esercizio di Stato delle ferrovie sarà fatto per mezzo di un'Amministrazione autonoma al cui ordinamento definitivo sarà provveduto entro l'anno 1905, con apposita legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservaro come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE.

CARLO FERRARIS.
CARCANO.
RAVA.
C. FINOCCHIARO-APRILE.
A. MAJORANA.

Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.