L. 28 ottobre 1999, n. 410 - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari

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1999 diritto diritto Modifica di L. 28 ottobre 1999, n. 410 Intestazione 17 dicembre 2011 25% Da definire

G.U. di pubblicazione: 47 del 26-2-2011 - Suppl. Ordinario n. 53
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Legge 28 ottobre 1999, n. 410


Legge 28 Ottobre 1999, n. 410

" Nuovo ordinamento dei consorzi agrari "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 Novembre1999






Capo I

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI

Art. 1.

(Natura giuridica ed abrogazione di norme)

1. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile, nonchè dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.

2. È abrogato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.


Art. 2.

(Scopi)

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonchè alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura.

2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonchè di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.

Art. 3.

(Esclusività della denominazione)

1. L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che deve essere almeno provinciale, è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dal capo I della presente legge, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Vigilanza)

1. I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonchè alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

(Disposizioni particolari)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

4. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.

5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già usufruito.

6. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1o gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

Art. 6.

(Diritto di prelazione)

1. Nel caso di vendita di beni immobili o di vendita in blocco dei beni mobili, di cessione di azienda o di ramo di azienda dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzate ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuito, a parità di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari, costituiti nella regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le società cooperative agricole costituite e operanti nella provincia e successivamente nella regione stessa sono preferite, a parità di condizioni, rispetto agli altri offerenti, sempre che siano in amministrazione ordinaria.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della denominazione del consorzio agrario soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni o la cessione di azienda, nonchè il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 7.

(Autorizzazione al ripristino dell'esercizio)

1. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei quali sia stato precedentemente revocato l'esercizio provvisorio d'impresa, possono essere autorizzati, sentito il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al ripristino dell'esercizio stesso, a condizione che presentino un adeguato programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino altresì le disponibilità finanziarie residue, indispensabili per la ripresa dell'attività.

Capo II

NORME FINANZIARIE E ISTITUZIONE DI OSSERVATORIO NAZIONALE

Art. 8.

(Gestioni di ammasso)

1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonchè le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad emettere, fino a concorrenza dell'importo massimo determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1999, a lire 440 miliardi per il 2000 e a lire 200 miliardi per il 2001, titoli di Stato, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento non anteriore al 1o gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il controvalore dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa comprensiva dei relativi interessi valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 60 miliardi per l'anno 2000 e in lire 75 miliardi a decorrere dal 2001 ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario in cui sarà effettuata l'emissione.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato di cui al comma 1. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 565, 28 febbraio 1994, n. 142, 29 aprile 1994, n. 264, e 30 giugno 1994, n. 423, concernenti la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano, per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.


Art. 9.

(Rendiconto delle gestioni di ammasso)

1. La Federconsorzi è tenuta a presentare il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai conseguenti ed ulteriori adempimenti provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con la collaborazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, determinato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, nonchè dell'articolo 8, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 275 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare)

1. È istituito un Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il compito di raccogliere ed elaborare dati statistici ed economici relativi alle imprese agroalimentari singole ed associate, ivi comprese le strutture di servizi all'agricoltura tra cui i consorzi agrari, al fine di assumere le necessarie conoscenze per attuare un più idoneo coordinamento delle politiche agricole ed agroalimentari.

2. L'Osservatorio è realizzato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio si avvale delle strutture e del personale del Ministero e degli enti strumentali vigilati, senza oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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