L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 10

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L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 9 agg. 16

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 11 agg. 12 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 9 agg. 16 Art. 1 c. 11 agg. 12

Testo in vigore dal: 17-8-1995

(Aliquota per il computo della pensione)

10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima l'aliquota per il computo della pensione e' fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota e' fissata al 20 per cento.


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