L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 9 agg. 16

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L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 8

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 10 IncludiIntestazione 2 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 8 Art. 1 c. 10

Art. 1 comma 9 previgente


Testo in vigore dal: 21-5-2015

(agg.16)


(Metodo di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione del montante contributivo individuale nozionale)


9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. ((In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non puo' essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive)).