L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 25 agg. 4

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L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 24

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 26 IncludiIntestazione 5 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 24 Art. 1 c. 26

Art. 1 c. 25 previgente

Testo in vigore dal: 1-1-1997

(agg.4)

(Requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti)

25. Il diritto alla pensione di anzianita' dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:

a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di eta' anagrafica;

b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni;

c) (( LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 )).