L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 26

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L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 25 agg. 4

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 27 agg. 3 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 25 agg. 4 Art. 1 c. 27 agg. 3

Testo in vigore dal: 17-8-1995

(Regime transitorio per il conseguimento della pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti)

26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianita' si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.