L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 2

Da Wikisource.
L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 1

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 3 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 1 Art. 1 c. 3

Testo in vigore dal: 17-8-1995

(Principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica inderogabili senza espresse modificazioni delle sue disposizioni)

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione; la cui armonizzazione con i principi della presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello Statuto stesso.


[1]