L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 21

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L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 20

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 21 agg. 13 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 20 Art. 1 c. 21 agg. 13

Testo in vigore dal: 17-8-1995 al 24/06/2008

(Cumulo della pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro per pensionati di età inferiore a 63 anni)

21. Per i pensionati di eta' inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.