L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 28

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L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 27 agg. 3

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 29 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 27 agg. 3 Art. 1 c. 29

Testo in vigore dal: 17-8-1995

(Requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità per i lavoratori autonomi)

28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di eta'. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di eta' anagrafica e' fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'.