L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 30

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L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 29

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 31 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 29 Art. 1 c. 31

Testo in vigore dal: 17-8-1995

(Modifica della L. 724/1994 e di alcuni requisiti degli anni di contribuzione)

30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, e' fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996.