L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 32

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L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 31

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 32 agg. 1 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 31 Art. 1 c. 32 agg. 1

Testo in vigore dal: 17-8-1995 al: 14-6-1996


(Mantenimento delle norme previgenti per il conseguimento della pensione di anzianità nel caso di invalidità, mobilità, pensionamenti anticipati, esuberi, ciechi ecc.)


32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita' continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilita' previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresi':

a) per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera e), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita';

b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel medesimo anno presentino domanda di pensionamento.