L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 37

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L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 36

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 38 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 36 Art. 1 c. 38


Testo in vigore dal: 17-8-1995

(Opzione per l'applicazione del coefficiente di trasformazione per il lavoratori soggetti al D.Lgs. 374/1993)

37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, puo' optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'eta' anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attivita' usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.