L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 39

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L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 38

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 40 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 38 Art. 1 c. 40


Testo in vigore dal: 17-8-1995

(Legge delega per armonizzare le discipline dei diversi regimi previdenziali)

39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternita' e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di maternita', revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianita' contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;

b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;

c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi.