L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 6

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L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 5

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 6 agg. 5 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 5 Art. 1 c. 6 agg. 5

Testo in vigore dal: 17-8-1995 al 26/11/1997

(Metodo di calcolo contributivo per il calcolo della pensione - Comunicazioni)

6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.