L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 7 agg. 12

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L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 6 agg. 5

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 8 IncludiIntestazione 2 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 6 agg. 5 Art. 1 c. 8


Art. 1 comma 7 previgente

Testo in vigore dal: 1-1-2008

(agg.12)


(Pensione di anzianità con il metodo contributivo)

7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni, in presenza di eta' anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita' non concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5.((24))



AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 2, comma 5-ter) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione".