L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 4

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L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 5 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare Art. 5

Testo in vigore dal: 17-8-1995

Art. 4.

(Destinatari)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta in fine, la seguente lettera:

"b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate".

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente:

"a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;".

3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;".

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute".

[1]