La tutela internazionale della proprietà intellettuale: il fenomeno del copyleft/Capitolo 1.3

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La collaborazione fra WTO e WIPO, a cui si è precedentemente fatto riferimento, nonostante non sia rimasta lettera morta ma sia invece applicata concretamente nei fatti, non ha risolto alcune contraddizioni derivanti dall’incorporazione delle Convenzioni in materia di diritto d’autore vigenti all’interno dell’Accordo TRIPs.

Si è già accennato all’esclusione dell’art. 6-bis della Convenzione di Berna – articolo che si rivelerà estremamente importante nella presente analisi. Questa decisione è motivabile con la mancante o insufficiente tutela di questi diritti in alcuni Stati membri,1 fra cui rileva la posizione degli Stati Uniti, a cui maggiormente si può imputare l’esclusione in oggetto.

Infatti, tale scelta «è il risultato del recepimento della proposta della delegazione statunitense che faceva esclusivo riferimento ai diritti di utilizzazione economica previsti dalla Convenzione di Berna, nonché alla alienabilità di tutti i diritti protetti dall’accordo TRIPs. Gli Stati Uniti, infatti, non tutelano i diritti morali, nonostante siano parte contraente della Convenzione. Non a caso, in sede di adesione alla Convenzione, essi fecero presente che il proprio ordinamento tutela i diritti morali dell’autore mediante le norme poste a tutela della privacy e contro la diffamazione».2

Meno adeguata, sebbene rilevante, appare come giustificazione la pur esistente differenza di approccio fra il TRIPs e le altre Convenzioni, il cui fine «era ed è quello di garantire ai prodotti dell’ingegno compresi nel rispettivo campo di applicazione un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto alle opere intellettuali riferibili al territorio nazionale».3

La decisione di non applicare tale norma in ambito WTO appare comunque discutibile. Si può affermare che diritti morali e diritti di sfruttamento commerciale sono strettamente connessi gli uni agli altri e che, addirittura, i secondi siano indirettamente derivanti dai primi: è infatti l’autore dell’opera a decidere se alienare o meno i propri diritti a favore di terzi e può farlo perché gli si riconosce (anche solo implicitamente) la paternità sull’opera prodotta.

Allo stato è ancora potenziale, sebbene da non sottovalutare, anche il problema derivante dalla “dinamicità” delle Convenzioni esplicitamente incorporate: l’Accordo TRIPs, infatti, fa riferimento alle disposizioni di tali accordi come da ultimo revisionate, ma nulla statuisce riguardo a un’eventuale nuova revisione degli stessi e, di conseguenza, sul coordinamento fra TRIPs e nuova normazione degli Accordi. Su questo, la dottrina è ancora in dubbio se possa anche qui valere il principio per cui lex posterior derogat priori, ovvero se il sistema scaturito dal TRIPs abbia una forza tale da “resistere” a eventuali norme successive che siano in contrasto con le disposizioni di quel trattato.4

Appare inoltre difficile che simili problemi di coordinamento possano essere risolti con facilità attraverso gli organi e le procedure previsti dal WTO per la risoluzione delle controversie, considerando che un panel non è vincolato dalle decisioni dei panel precedenti.

Per il momento, l’orientamento sembra tendere comunque a una armonizzazione fra le disposizioni WTO e quelle WIPO, sebbene al di fuori dell’ambito delle Convenzioni esplicitamente incorporate. Nel 1996 furono, infatti, firmati il WIPO Copyright Treaty (WCT)5 e il WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT),6 entrambi approvati nell’ambito di un processo di revisione delle Convenzioni di Berna e di Roma, conclusosi negativamente per l’impossibilità di raggiungere l’unanimità su tutte le misure (condizione necessaria per poter procedere alla revisione dei due testi). In entrambi i casi, l’approccio seguito in ambito WIPO è stato quello di adeguarsi al livello di tutela adottato dagli aderenti al WTO, in special modo dagli Stati Uniti.

Il WCT infatti «sembra poggiare per larga parte sul modello nordamericano – eccettuata la prevista tutela dei diritti morali – e, quindi, condivide molto poco della concezione continentale del diritto d’autore (e, in particolare, di quella francese)», in taluni casi ricalcando le norme dell’Accordo TRIPs, in altri prevedendo accorgimenti che si spingono anche oltre tale portata.7 Lo stesso si può dire per il WPPT, di cui «parte delle disposizioni [...] sono modellate su quelle del WCT».8

In ultimo, rileva accennare al problema dell’assenza della normazione sul c.d. “esaurimento dei diritti”9 e il fenomeno delle c.d. “importazioni parallele”:10 l’Accordo TRIPs non prevede nessuna norma al riguardo, se non l’esplicito divieto ex art. 6 di ricorrere ai meccanismi del WTO per risolvere eventuali controversie sorte dall’applicazione del principio di esaurimento dei diritti da parte di uno Stato Membro.

La decisione di demandare la soluzione del problema alle singole legislazioni nazionali va sicuramente a favore dei Paesi occidentali, esportatori di beni protetti da brevetti e copyright, intenzionati a tutelarsi dal fenomeno della “pirateria intellettuale”. I PVS hanno più volte sostenuto, invece, la necessità di inserire il principio di esaurimento all’interno dell’Accordo, per i timori derivanti dal potere economico delle multinazionali (soprattutto in campo farmaceutico) e dalle limitazioni di accesso a prezzi ragionevoli dei farmaci.

In merito, molte critiche sono emerse riguardo il fatto che il TRIPs, e più in generale le misure decise in ambito WTO non considerano «né la tutela dei diritti fondamentali della persona umana e dei lavoratori né la protezione dell’ambiente come discriminanti nel commercio internazionale», laddove invece impongono «la valenza universale dei monopoli sullo sfruttamento commerciale delle invenzioni che inevitabilmente creano un freno al sistema multilaterale degli scambi»,11 oltre a porre una serie di dubbi etici riguardo l’assenza di qualsivoglia «restrizione al suo esercizio (né generale né specifica) riguardante la tutela dei diritti umani, ma soltanto una serie di deroghe eccezionali di non sempre facile interpretazione» che costituiscono «un azzardo giuridico di dimensioni inaudite».12

Il dibattito in corso evidenzia comunque come si sia persa, perlomeno fino a ora, una occasione storica per gestire un fenomeno che, a partire dal 1998, ha trasceso la semplice dimensione commerciale per entrare in una dimensione più “etica”. Il riferimento è ovviamente alla causa giudiziaria intentata nel febbraio 1998 da 39 multinazionali farmaceutiche contro il Sudafrica per violazione, inter alia, dei brevetti sui farmaci anti-retrovirali e delle normative TRIPs.

Il procedimento è proseguito, fra alterne vicende, fino alla decisione delle multinazionali di ritirare il proprio ricorso, annunciata il 19 aprile 2001. Sicuramente ha influito sulla decisione «il ruolo assunto dall’opinione pubblica nazionale e internazionale che, attraverso vaste campagne di mobilitazione a favore dell’accesso ai farmaci», hanno indotto a ben più miti consigli dapprima gli Stati occidentali, costringendoli «a ripensare l’iniziale posizione fortemente contraria nei confronti della normativa sudafricana e poi dissuaso i ricorrenti dal continuare la loro azione».13 Un reclamo simile, esperito dagli Stati Uniti nei confronti del Brasile in ambito WTO, fu parimenti ritirato in seguito alle reazioni indignate dell’opinione pubblica, inducendo il ricorrente alla ricerca di una soluzione negoziale della controversia.14

È tuttavia giusto notare come entrambi i ritiri «non devono essere interpretati come il riconoscimento della piena conformità delle politiche avviate da questi Paesi rispetto alla normativa TRIPs», ma al contrario come una «presa di coscienza giuridica che le restrizioni imposte dall’Accordo TRIPs alle iniziative adottate dai Paesi poveri nella lotta all’AIDS costituiscono una violazione, seppure incidentale, della norma imperativa15 [...] che prevede il diritto di ogni Stato alla sopravvivenza della propria popolazione».16

In seguito a queste vicende, si è successivamente deciso di arrivare a un accordo riguardo una interpretazione più flessibile delle norme TRIPs. Il compromesso fu siglato al Vertice di Cancun del 10-14 settembre 2003, attraverso una Decisione17 che dava attuazione al par. 6 della Dichiarazione di Doha sull’Accordo TRIPs e la sanità pubblica, approvata il 14 novembre 2001.18 Il nuovo meccanismo prevede una serie di deroghe a favore dei PVS (in special modo, i Paesi dell’area sub-sahariana) per combattere il diffondersi di AIDS, tubercolosi e malaria e fronteggiare improvvise epidemie gravi di altre malattie.

Sebbene sin qui larga parte delle preoccupazioni dei PVS – e delle conseguenti misure decise in seguito alle vicende descritte – siano rivolte all’ambito farmaceutico, tale problema riguarda il fenomeno della “pirateria” nella sua complessità. A tal proposito, alcuni commentatori hanno notato come il commercio parallelo permetta ai Paesi importatori netti di beni «to benefit from more competition, lower prices and better availability as a result of its exposure to far larger international markets»,19 scoraggiando nei fatti la produzione e vendita di prodotti contraffatti, che perderebbero così la loro “attrattività economica” non solo nei mercati dei PVS, ma anche in quelli occidentali.

Altri però fanno notare come, proprio in virtù della clausola del trattamento nazionale, gli stessi PVS trarrebbero benefici limitati dalla regola dell’esaurimento nazionale, qualora venisse da loro imposta unilateralmente. Essa infatti si applicherebbe automaticamente anche alle loro merci negli altri Paesi.20

Più in generale, «rimangono le gravi perplessità generali generate dall’Accordo TRIPs, la cui attuazione, soprattutto nei Paesi più arretrati, rischia di essere antitetica rispetto alla promozione dello sviluppo umano in nome di una pretesa universalità dei diritti di proprietà intellettuale»,21 la quale peraltro confligge con l’obbiettivo, sancito dal già citato art. 41, par. 1, di «evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardie contro il loro abuso».

Note

  1. Cfr. J.A.L. Sterling, op. cit., pag. 691.
  2. P. Picone, A. Ligustro, op. cit., pag. 426.
  3. A. Lupone, op. cit., pag. 150.
  4. Cfr. P. Picone, A. Ligustro, op. cit., pag. 416.
  5. Il testo dell’accordo, firmato a Ginevra il 20 dicembre 1996 ed entrato in vigore il 6 marzo 2002, è disponibile al sito: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html.
  6. Il testo dell’accordo, firmato a Ginevra il 20 dicembre 1996 ed entrato in vigore il 20 maggio 2002, è disponibile al sito: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/trtdocs_wo034.html.
  7. F. Ronconi, “Trapianto e rielaborazione del modello normativo statunitense: il diritto d’autore di fronte alla sfida digitale”, in G. Pascuzzi, R. Caso, op. cit., pagg. 208-209.
  8. F. Ronconi, op. cit., pag. 215.
  9. Per “esaurimento dei diritti” si intende il principio per cui i diritti di esclusiva del titolare di un brevetto si esauriscono quando i prodotti che integrano tale brevetto vengono immessi sul mercato. Con ciò, il titolare originario perde, a favore dell’acquirente, la facoltà di far dipendere dal proprio consenso l’utilizzazione di tale prodotto e la sua ulteriore alienazione a titolo professionale da parte dell’acquirente. È ancora in discussione in dottrina la portata territoriale di tale principio, per cui sono state individuate tre opzioni: esaurimento nazionale (ossia limitato ai soli confini di uno Stato), regionale (ossia limitato a un’area ben definita di Stati, eventualmente legati da accordi internazionali, come l’Unione Europea) o internazionale (ossia garantito in tutto il mondo).
  10. Per “importazione parallela” si intende il commercio internazionale di prodotti in cui un importatore sfrutta la differenza di prezzo con l’estero per importare un bene allo scopo di rivenderlo sul mercato domestico, eludendo però i canali di distribuzione del produttore. Ciò facendo, l’importatore si pone in diretta concorrenza col produttore del bene in oggetto. Il termine viene utilizzato anche per designare il commercio internazionale di beni coperti da diritto d’autore. In questa sede, è questo il significato da considerarsi prevalente.
  11. R. Cadin, op. cit., pag. 48.
  12. R. Cadin, op. cit., pag. 53.
  13. R. Cadin, op. cit., pag. 56.
  14. G.G. Yerkey, D. Pruzin, “United States Drops WTO Case Against Brazil Over HIV/AIDS Patent Law”, The Bureau of National Affairs, 26 giugno 2001. Disponibile al sito: http://www.cptech.org/ip/health/c/brazil/bna06262001.html.
  15. Per “norma imperativa” si intende, ex art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, “una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da un’altra norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere”.
  16. R. Cadin, op. cit., pag. 57.
  17. Il testo della Decisione è disponibile al sito: http://www.wto.org/english/tratop_E/TRIPS_e/implem_para6_e.htm.
  18. Il testo della Dichiarazione è disponibile al sito: http://www.wto.org/english/theWTO_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm.
  19. A. Fels, Intellectual Property, Competition & Trade Policy Implications of Parallel Import Restrictions, relazione svolta nell’ambito del Convegno “Trade, Competition & Development”, Roma, 23 maggio 2001, pag. 4. Disponibile al sito: http://www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/255604.
  20. Cfr. in tal senso S. Oddi, “Nature and Scope of the Agreement TRIPS – Natural Rights and a «Polite Form of Economic Imperialism»”, in Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 29, maggio 1996, pagg. 415 e segg., cit. in Picone e Ligustro, op. cit.
  21. R. Cadin, op. cit., pag. 64.