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Lettera pastorale per la Quaresima 1912 (Signori)/Comunicazioni

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Comunicazioni

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AVVISI E COMUNICAZIONI


I. Lettera Pastorale: I MM. RR. Sigg. Parrochi e Rettori delle Chiese leggeranno e spiegheranno ai fedeli questa lettera pastorale; la quale dovrà poi essere custodita nell’archivio con le altre lettere pastorali.

II. Digiuno ed astinenza quaresimale: Sebbene i digiuni e le astinenze della santa quaresima siano già a cognizione di tutti per il Decreto 7 Settembre 1906 della Suprema Congregazione del S. Officio già comunicato a tempo opportuno al Clero della Diocesi, giova ricordare ai fedeli che sono obbligati e non sono legittimamente dispensati:

a) Che il Digiuno coll’astinenza di stretto magro devesi osservare il Venerdì delle Tempora ed il Venerdì Santo; nei quali giorni sono proibite le carni e tutto ciò che trae origine dalle carni, come brodo, strutto, uova, latte, burro, margarina, formaggio, ecc, sia come cibo, sia come condimento, sia nel pranzo, sia nella piccola refezione.

b) Che il digiuno e l’astinenza dalle carni devesi osservare: il primo giorno di quaresima, i venerdì e i sabbati e il mercoledì delle quattro Tempora: nei quali giorni è proibito, tanto nel pranzo quanto nella cena, l’uso delle carni, del brodo e del succo di carne comunque estratto, sia come cibo, sia come condimento. In questi giorni medesimi però sono lecite come cibi nella principale refezione le uova ed i latticini: come condimento in ambe le refezioni il lardo, lo strutto, il burro, la margarina e simili.

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c) Che il digiuno senza l’obbligo dell’astinenza dalle carni devesi osservare tutti gli altri giorni della quaresima, eccettuate le domeniche. Si noti che l’uso delle carni per le persone obbligate al digiuno è permesso nel solo pranzo: e che nello stesso pasto, principale o piccola refezione che sia, è proibita la promiscuità dei cibi di carne e pesce; e ciò tanto per chi è obbligato quanto per chi non è obbligato al digiuno in tutti i giorni della quaresima, comprese le domeniche. Ho detto che è proibita la promiscuità di cibi di carne e pesce; poichè per la tranquillità dei fedeli è bene si sappia che la proibizione di unire nello stesso pasto carne e pesce si riferisce al cibo e non al condimento; sicchè chi mangia pesce non è proibito di servirsi nello stesso pasto di condimenti di carne in quei giorni che questi sono permessi: e chi mangia carne, quando è permesso, può usare condimenti di pesce nel medesimo pasto.

III. Precetto pasquale. Il tempo utile per compiere il precetto pasquale per legge generale è stabilito dalla Domenica delle Palme alla Domenica in Albis. Se i RR. Parrochi però, per comodo dei fedeli, crederanno di anticipare o posticipare l’adempimento di questo precetto ne facciano demanda chè sono munito a ciò delle debite facoltà dalla Santa Sede.

IV. Breviario Romano. E’ noto che il Santo Padre Pio X con la Costituzione Apostolica, Divino afflatu, del 1. Novembre 1911, ha ordinato una riforma notevole nel Salterio del Breviario. Fin d’ora l’uso di questo Salterio riformato è facoltativo ed incomincerà ad essere obbligatorio per tutti coloro, che sono tenuti a recitare l’ufficio divino col 1. Gennaio 1913. Solo l’ufficio dei morti il 2 Novembre di quest’anno stesso si dovrà recitare secondo l’appendice del nuovo Salterio. E’ cosa opportuna ed utilissima che ogni Sacerdote si procuri per tempo il nuovo Salterio per leggervi attentamente il [p. 19 modifica]Decreto ed impratichirsi delle nuove rubriche. A questo fine, durante i Santi Esercizi, che si faranno nel Seminario di Cussanio dalla sera del primo alla mattina del sette Settembre p. v., tutti i Sacerdoti esercitandi reciteranno il Breviario secondo il nuovo Salterio.

V. L’emigrazione. E’ pure noto che Sua Santità, con Circolare della Segreteria di Stato 8 Settembre dello scorso anno, ha dato saggi e preziosissimi suggerimenti proponendo specialmente ai Parrochi mezzi pratici onde prevenire e mettere rimedio ai tanti pericoli morali e religiosi che l’emigrazione presenta. Il Santo Padre a mezzo del Suo Segretario di Stato raccomanda innanzi tutto un’azione preventiva a favore degli emigranti.

«Essa, dice la Circolare citata, deve promuoversi nell’Italia stessa, anzi, nelle stesse Parrocchie a cui rispettivamente appartengono coloro che sono per emigrare. E, a questo riguardo, s’impone, con la evidenza di prima necessità, il ministero del buon Parroco; massima cura del quale deve essere di allevare i suoi figli spirituali, in ispecie della nuova generazione e del ceto operaio, col nutrimento di una religiosa istruzione veramente sana nella dottrina, e soda nella pratica. Meglio di ogni altro presidio che possa escogitare, tale coltura, sinceramente e fortemente cattolica, salverà il popolo che egli ama, e gli darà fondata speranza che i suoi parrocchiani, pur divelti dalle vicende della vita lungi dal patrio suolo, serberanno attraverso le prove ed i pericoli, illesa la fede, puro il costume ed intemerato il nome italiano. Né mancano al Parroco zelante qualora egli desideri dare nuovo ordinamento ed impulso all’opera catechistica della sua Parrocchia, sapienti direttive in tanti accreditati libri pastorali, e, segnatamente nella fondamentale Enciclica Acerbo nimis del regnante Sommo Pontefice».

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In conformità a quanto viene suggerito dalla Santa Sede, tutti i Parroci innanzi tutto devono sentire il dovere di conoscere i parrocchiani che si preparano ad emigrare, praticando verso i medesimi quanto viene suggerito dalla Circolare; il che consiste principalmente in una istruzione religiosa, veramente sana nella dottrina e soda nella pratica. Quando gli emigranti saranno bene illuminati nella fede e ben sorretti nella cognizione e nella pratica dei doveri cristiani, porteranno seco all’estero un valido presidio contro l’incredulità, l’indifferentismo ed il pervertimento, e daranno buona speranza di mantenersi costanti nella fede e nell’onestà dei costumi di fronte ai pericoli, ai quali potranno essere esposti, e di fare quindi ritorno nel seno delle proprie famiglie sempre buoni e costumati. I medesimi Parrochi debbono poi mantenersi sempre in diretta relazione coi proprii parrocchiani emigrati, raccomandandoli anche ai benemeriti Comitati a ciò istituiti; i quali da molti anni ed in varie guise vanno recando agli emigrandi ed emigrati, massimamente operai, non pochi vantaggi materiali e spirituali».

VI. Modulo. Sono pregati tutti i RR. Sigg. Parrochi e Rettori delle Chiese a ritirare per tempo dalla Ven. Curia Vescovile il nuovo modulo che deve servire per dare l’annuale relazione della Parrocchia secondo le prescrizioni della Sinodo Diocesano.

Fossano, 10 Febbraio 1912.

GIOSUÈ Vescovo.