Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/II

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Cap. II - Modo di eleggere i Sindici delle Chiese.

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I III
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Modo di eleggere i Sindici delle Chiese.


CAP. II.


S
I eleggeranno i Sindici delle dette Chiese di Santo Martino, & di Santo Pietro Martire di Alzano in questo modo, nelle squadre di Zanchi, & de Serina per il primo anno s’habbino da eleggere da gli huomini, che saranno nel detto Arengo quattro huomini di bona fama, & conditione del detto Loco di Alzano cioè doi per squadra, con questo però, che mentre si vorranno eleggere i doi Sindici nella Squadra de Serina, non possa alcuno di detta Squadra de Serina intervenire alla elettione di quei doi Sindici, mà tal elettione in detta Squadra, devesi fare per gli huomini delle altre tre Squadre del detto Comune, & così di anno in anno, & de Squadra in Squadra perpetuamente hassi da osservare, i quali quattro Sindici così eletti in Arengo debbino poi esser balottati non più in Arengo, mà nel Consiglio degli huomini del detto Comune; mentre però in quella balotatione non vi intervenghi alcuno de quella Squadra, nella quale si balotaranno detti Sindici, & nel detto Conseglio al tempo delle balotationi v’intervenghino per il manco delle tre parti, le due, degli huomini del detto Conseglio; & de quelli eletti nell’Arengo, quelli doi, che nel Conseglio haveranno più balotte, quelli restino Sindici della fabrica della Chiesa di S. Martino per quell’anno, & così con il medesimo ordine, & forma si elegghino altri quattro Sindici nelle Squadre della Piazza, & de Griggi, overo dei Battalj, i quali siano balottati come di sopra, & quelli doi, che haveranno più balotte restino per quell’anno Sindici della fabrica della Chiesa di Santo Pietro Martire, con questo però, che per ogni Squadra vi sia solamente un Sindico, & per l’anno futuro sia fatta l’elettione dei Sindici della fabrica della Chiesa di Santo Martino nelle Squadre dei Griggi overo di Battali, & della Piazza, & nelle altre due Squadre li Sindici della fabrica della Chiesa di Santo Pietro Martire, & così de anno in anno per servar le qualità si faccino dette elettioni, & così i detti Sindici patischino la contumacia per duoi anni almeno continui, & à tali Sindicati non possano, ne devono esser eletti finito il loro anno, & finito il detto anno subito siano tenuti, & obbligati render i conti della loro amministratione al Reverendo Curato delle dette Chiese, & alli Sindici suoi Scuccessori, & tali Sindici presenti, & che verranno non possino, ne debbino in conto alcuno per se, ne per altri fare, ne cominciare fabrica ne spesa alcuna cerca le fabriche per quelle Chiese senza special licenza del Reverendo Curato delle dette Chiese, & della maggior parte degli huomini del detto Conseglio, & ai transgressori non sia pagato, ne compensato, ne bonificato cosa alcuna per quelle fabriche, over spese, ne [p. 3 modifica]possino dimandare, ne conseguir cosa alcuna dalle Fabriche di dette Chiese, ne dagli huomini del detto Comune, anzi a coloro, & ad ogni uno di loro, per quelle spese, & fatiche fatte senza special licenza come di sopra s’intenda essergli già ipso jure, & facto satisfatto, Et tali Sindici avanti, che si intromettino nel loro offitio del Sindicato, siano tenuti giurare nelle mani degli huomini del detto Conseglio, o di quali uno di loro nel detto Conseglio da essercitar bene giustamente, & legalmente l’offitio loro con tutte le sue forze con tutto il suo potere, & sapere, per beneficio, & utile delle dette fabriche, & detti Sindici non habbino ne debbino havere dalle dette fabriche, ne dagli huomini del detto Comune alcun salario, ma il loro salario sia nella speranza della Divina Clemenza, & misericordia, & le elettioni fatte in altro modo non tenghino ne vagliano.