Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/IV

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Cap. IV - Che si devono eleggere i Sindici del Comune.

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Che si devono eleggere i Sindici del Comune.


CAP. IV.


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Arimente siano eletti nel detto Arengo per gli Huomini di esso quattro Sindici, cioè uno per ogni Squadra, i quali siano Sindici del detto Comune, & Huomini di Alzano, & siano tenuti à giurare nelle mani del sp. S. Vicario della detta Valle, il quale per l’avenire farà secondo la forma, & dispositione della detta Valle confirmato per il Serenissimo Ducal Dominio Nostro di Venetia. I quali Sindici ò la maggior parte di essi possano, & debbino invertire i Condutori d’i Datij delle pezze di Terra, degli altri Beni, & ragioni di detto Comune à longo, & breve tempo, come meglio parerà, & piacerà agli Huomini del Conseglio di detto Comune, o alla maggior parte di essi, & non altramente più oltra, ne in altro modo, & obligare i beni del detto Comune, & à fare, compire, & adempire tutte quelle cose, che di raggione, & consuetudine, secondo la forma, & regola de’ Statuti, & contrati d’i Datij della detta Valle, & Ordini del detto Comune sin qui hanno potuto fare, & a constituire, & restiruire uno, e più Sindici, è Procuratori per le cause del detto Comune, & Huomini, & i quali Sindici da loro eletti, sustituiti, è constituiti habbino, & s’intendino havere piena, & libera facoltà in qualsivoglia giudicio, & fuori in tutte le liti, e cause civili criminali, & miste, in qualsivoglia modo si moveranno al detto Comune, & in tutti gli articoli ad uno per uno, de quelle liti, cause, & essequtioni: salvo sempre però, che non possino, ne sia lecito à detti Sindici in modo alcuno far Investitura alcuna, ne compra, ne vendita, ne obligatione, ne promisione, ne contrato, ne distratto à nome del detto Comune, senza espressa licenza degli Huomini del derto Conseglio, o delle trè parti le due del detto Conseglio; & se altrimente da loro, o da qualsivoglia di loro si ritrovarà esser fatto, sia totalmente vano, & di nissuno valore, & come se non fosse stato fatto; & à chi contra farà siano insolidum obligati à tutti i danni, spese, & interessi del detto Comune, & Huomini, intendendoci perciò per tutte quelle spese, danni, & interessi del detto Comune esser obligati, & ipothecati tutti i Beni de’ detti Contrafacienti; & quello per oviare, & ostare à molti, & varj inconvenienti, scandali, & tumulti per simili cause, & eccessi, fin qui per il passato occorsi, & seguiti nel detto Comune, & ancora per il quieto, & pacifico stato di quella Magnifica Comunità. I quali Sindici siano obligati esser assistenti à gli Incanti, & deliberationi de Dacij, & Beni del detto Comune in pena de soldi cinque Imperiali per ogni volta, & ad ogni Sindico, se non saranno legitimamente impediti, & duri il loro officio per un anno, & habbino per suo salario soldi dieci Imperiali per ogni uno, & non più.