Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/IV
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Anonimo - Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina (1744)
Traduzione dal latino di Giovanni Carrara
Traduzione dal latino di Giovanni Carrara
Cap. IV - Che si devono eleggere i Sindici del Comune.
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Che si devono eleggere i Sindici del Comune.
CAP. IV.
P
Arimente siano eletti nel detto Arengo per gli Huomini di esso quattro Sindici, cioè uno per ogni Squadra, i quali siano Sindici del detto Comune, & Huomini di Alzano, & siano tenuti à giurare nelle mani del sp. S. Vicario della detta Valle, il quale per l’avenire farà secondo la forma, & dispositione della detta Valle confirmato per il Serenissimo Ducal Dominio Nostro di Venetia. I quali Sindici ò la maggior parte di essi possano, & debbino invertire i Condutori d’i Datij delle pezze di Terra, degli altri Beni, & ragioni di detto Comune à longo, & breve tempo, come meglio parerà, & piacerà agli Huomini del Conseglio di detto Comune, o alla maggior parte di essi, & non altramente più oltra, ne in altro modo, & obligare i beni del detto Comune, & à fare, compire, & adempire tutte quelle cose, che di raggione, & consuetudine, secondo la forma, & regola de’ Statuti, & contrati d’i Datij della detta Valle, & Ordini del detto Comune sin qui hanno potuto fare, & a constituire, & restiruire uno, e più Sindici, è Procuratori per le cause del detto Comune, & Huomini, & i quali Sindici da loro eletti, sustituiti, è constituiti habbino, & s’intendino havere piena, & libera facoltà in qualsivoglia giudicio, & fuori in tutte le liti, e cause civili criminali, & miste, in qualsivoglia modo si moveranno al detto Comune, & in tutti gli articoli ad uno per uno, de quelle liti, cause, & essequtioni: salvo sempre però, che non possino, ne sia lecito à detti Sindici in modo alcuno far Investitura alcuna, ne compra, ne vendita, ne obligatione, ne promisione, ne contrato, ne distratto à nome del detto Comune, senza espressa licenza degli Huomini del derto Conseglio, o delle trè parti le due del detto Conseglio; & se altrimente da loro, o da qualsivoglia di loro si ritrovarà esser fatto, sia totalmente vano, & di nissuno valore, & come se non fosse stato fatto; & à chi contra farà siano insolidum obligati à tutti i danni, spese, & interessi del detto Comune, & Huomini, intendendoci perciò per tutte quelle spese, danni, & interessi del detto Comune esser obligati, & ipothecati tutti i Beni de’ detti Contrafacienti; & quello per oviare, & ostare à molti, & varj inconvenienti, scandali, & tumulti per simili cause, & eccessi, fin qui per il passato occorsi, & seguiti nel detto Comune, & ancora per il quieto, & pacifico stato di quella Magnifica Comunità. I quali Sindici siano obligati esser assistenti à gli Incanti, & deliberationi de Dacij, & Beni del detto Comune in pena de soldi cinque Imperiali per ogni volta, & ad ogni Sindico, se non saranno legitimamente impediti, & duri il loro officio per un anno, & habbino per suo salario soldi dieci Imperiali per ogni uno, & non più.