Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/V

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Cap. V - Del modo di eleggere i Consiglieri del Comune.

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Del modo di eleggere i Consiglieri del Comune.


CAP. V.


L
A elettione dei Consiglieri della Magnifica Comunità di Alzano, i quali sijno, & debbino essere in tutto al numero de XXIV., & non più, cioè sei per ogni Squadra, si devono fare ogni anno nel modo, & forma, che qui di sotto si dirà.
Prima, che ogni Squadra ogni anno nel mese di Decembre, quando si farà l’Arengo, ò in quel mese, che si farà detto Arengo, debbi, & possi eleggere dieci Huomini nella sua Squadra de quelli, che meglio parerà agli Huomini di quella Squadra; Et di poi chiamato il Consiglio del detto Comune, ò la maggior parte di esso, siano balottati quei dieci eletti, di Squadra in Squadra per i Consiglieri delle altre trè Squadre, & de questi dieci, quelli sei che haveranno più balotte, restino, & siino Consiglieri del detto Comune per l’anno immediate seguente, & così si faccia de Squadra, tal che, s’habbino i Consiglieri al numero de XXIV., & non più, & se per caso alcuno dei detti Consiglieri s’assentasse, o talmente s’infermasse, che non potesse esser presente ai Consegli, che in detto Comune, secondo il bisogno dei tempi occorerà di farli possino tali assenti, & infermi eleggere in suo loco un altro Consigliere nella sua squadra, de quelli quattro però, i quali cascorno dalle prime balotationi & il quale haveva delli altri sei più balotte, & se per sorte saranno restati quei quattro pari de voti, si devono imbusolare in tanti bolettini, & il primo, che vien fori quello s’intenda esser nel luoco del Consigliere già assente, o infermo, talchè si habbi il numero de vintiquattro consiglieri, & tali luoco tenenti durino in esso officio quanto il suo principale durerà, ò nell’assentia, o nell’infermità. I quali Consiglieri debbino durare per un anno, & tanto di più, quanto i suoi successori tardaranno ad intrare nel loro officio, & habbino per suo salario soldi vinti.
Poi nelle elettioni dei Consiglieri, che successivamente di anno, in anno si faranno s’habbino solamente da eleggere otto Consiglieri nel modo detto di sopra, & s’habbino da confermare doi dei Consiglieri passati per ogni squadra da esser balottati in Conseglio per i Consiglieri delle trè squadre, dei quali otto eletti, quattro solamente siano balottati per le altre trè squadre de squadra, in squadra; talchè si habbino sei Consiglieri per ogni squadra, & se parerà agli Huomini del detto Conseglio di confermare più de doi Consiglieri vechij per ogni squadra, questo gli sij totalmente lecito, acciò si habbino Huomini prudenti al regimento, & governo del detto Comune, & in quel caso sia supplito al numero di sei Consiglieri per ogni squadra, & non più con l’ordine detto di sopra, [p. 6 modifica]& siano tenuti detti Consiglieri, avanti che s’intromettino nel loro officio, di giurare ad Sacra Dei Evangelia in mano del Nodaro, o Scrittore di detto Comune, che poste da banda ogni odio, amore, preghiere, Prezzo, ò favore d’esercitar l’officio loro giustamente, & fedelmente per sua saputa: & possanza. Et non possa alcuno esser eletto Consigliero, ne balottato, se prima non haverà compito l’età de venticinque anni, della quale età, se ne debba fare piena fede, & havere piena notitia, inanzi, che si balottino, se però de quella età, apertissimamente per altra via ne consti, altramente tal elettione, & balottatione sia ipso jure nulla, & come non fatta.
Agiunta, & se per caso, che li huomini del Conseglio, che faranno al numero de vintiquattro, ò la maggior parte di essi, non si accordassero à fare, o deliberare sopra qualche cosa, o partito per il detto Comune talmente, che fusse disparere, o discordanza trà essi Consiglieri. Che in quel caso possino, & debbino chiamare quelli fedeci Huomini, i quali cogli altri furno eletti per Consiglieri, & i quali cadettero come di sopra; i quali siano, & s’intendino essere per Agionta del detto Conseglio, & tutto quello, che per loro, & per quelli XXIV. Conseglieri concordevolmente, o deili quattro parti degl’istessi Conseglieri, & Agionta, dalli trè, sarà ordinato, & deliberato, vagli, & tenghi, & sia precisamente osservato, remota ogni eccettione, & cavillatione, come se fosse stato concordevolmente, & unitamente fatto dagli Huomini di tutto l’Arengo. Sono però tenuti quelli fedeci dell’Agionta, giurare nelle mani del Nodaro del detto Comune nel Conseglio del detto Comune inanzi che vadino ad alcuna balottatione, come di sopra si è detto, esser obligati i Conseglieri del detto Comune. Non possino i Conseglieri del Conseglio, o Aggionta, partirsi dal detto Conseglio senza giusta, & ragionevol causa, o necessità da esser dichiarata per gli Huomini del detto Conseglio, overo senza espressa loro licenza, se prima non sarà stato deliberato del sì, ò del nò sopra il negotio, che sarà stato proposto di trattare sotto pena de soldi dieci imperiali per ogni uno, & ogni volta da esserli irremisibilmente tolti, & da esser applicati al detto Comune, accichè le proposte degli Huomini del detto Conseglio non restino più senza speditione, con scandalo, danno, & pericolo degli Huomini del detto Comune.
Non sia lecito ad alcuno eletto Consegliere del detto Comune doppo, che haverà accettato quell’officio, rinuntiarlo, se prima non paga per la pena soldi vinti imperiali al detto Comune, & di più resti ipso jure privato de ogni officio, & beneficio del detto Comune per doi anni immediatamente seguenti.