Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/IX

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Cap. IX - Della elettione del Nodaro del Comune.

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Della elettione del Nodaro del Comune.


CAP. IX.


P
Er l’avvenire sia eletto nel Conseglio del detto Comune à bussole & balotte uno dei Nodari del detto Luoco d’Alzano, & habitante, & che con esso paghi i gravami, & taglie, nel qual Conseglio devono esser balottati tutti i Nodari à tal carico habili, & idonei, & quello, il quale haverà più balotte degli altri sia, & debbi essere Nodaro, & Scrivano del detto Comune d’Alzano, & possi, & debba durare quattro anni continui, & non più, o tanto di più, quanto il suo successore tardarà ad intrar al suo officio, & finiti i quattro anni siano balottati gli altri Nodari habitanti nel detto luoco idonei, & chi haverà più voti degli altri, quello sia Nodaro del detto Comune per altri quattro anni, & così di tempo in tempo. Et tali Nodari in questo modo eletti habbino, & s’intendino havere, libera, & ampia comissione dal detto Comune, & suoi Huomini d’interessarsi in qual si voglia giudicio, lite, causa tanto ordinario, quanto straordinario, o Misto, avanti il Spettabile Signor Vicario della detta Valle, nella detta Valle. Et possino, & siano tenuti agitare, & diffendere à nome del detto Comune in qual si voglia causa, o lite, mossa ad esso Comune, o da moversi da detto Comune nella detta Valle in qual si voglia modo, & formar processo, & farlo formare sino alla Sentenza diffinitiva inclusive appellarsi, & protestar di nullità, come ad essi per gli Huomini del detto Conseglio accaderà essergli imposto, & ordinato. Et i quali Nodari siano tenuti, & obligati de scrivere sopra il libro del detto Comune à questo deputato tutti gli Instromenti, le scritture, & atti publici, che saranno in nome di detto Comune in termine di un Mese doppo la rogatione di essi Instromenti sotto pena de tutto il suo salario. Et siano tenuti, & obligati esser presenti à tutti i Consegli del detto Comune durando i suoi quattro anni, & notare sopra il libro del detto Comune a ciò da esser deputato, tutto quello, che si trattarà, & deliberarà nel detto Conseglio avanti, che si partino dal detto Conseglio. Et esser presente mentre si faranno i conti del detto Comune per gli Huomini à questo eletti in pena de soldi dieci per ogni giorno, che mancarà da esser applicati al detto Comune, Et habbia il detto Nodaro per suo salario lire XVIII. d’Imperiali dal detto Comune ogni anno, oltre però le spese della banca, & dei offitiali, & non più. Et in caso d’infermità, o absenza del detto Nodaro, sia egli obligato, & possa à mantenere del suo proprio un’altro Nodaro durante la sua infermità ò absenza, il qual Nodaro sia incontento, & satisfatione della maggior parte degli Huomini del detto Conseglio, & se egli non lo presentarà al detto Conseglio grato, [p. 14 modifica]possino gli Huomini di esso, o la maggior parte ellegerne un altro à interesse del detto absente, o infermo sotto al medesimo, & salario come di sopra.