Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/X

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Cap. X - Dell’elleggere i Fattori dei Conti del Comune.

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IX XI
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Dell’elleggere i Fattori dei Conti del Comune.


CAP. X.


O
Gni anno nel Conseglio del detto Comune siano eletti dai Conseglieri, o dalla Maggior parte di essi otto persone asperti, & sufficienti, cioè doi per squadra in questo modo però, che i Consiglieri di una squadra non siano presenti alla elettione de quelli doi della sua Squadra, I quali otto persone debbino esser balottati per i Consiglieri del detto Comune, overo per la maggior parte di essi mentre però à quella tal balottatione non v’intravenghino i Consiglieri di quella Squadra, nella quale si balottaranno quelli doi; mà tal balottatione sia fatta per i Consiglieri delle altre trè Squadre, & quelli quattro cioè uno per Squadra, i quali haveranno più balotte, siino, & restino fattori dei conti del detto Comune, le quali persone possono, & debbino vedere, intendere, & con ogni accortezza, & diligenza calcolare i conti, & computi di ogni uno, del dare, & dell’havere da esso, & ad esso Comune, & particolarmente, & distintamente farli notare dal Nodaro di esso Comune detti conti, computi del dare, & dell’havere di esso Comune sopra un libro del detto Comune, a ciò deputato; A quali Huomini gli sia limitato il salario per i Consiglieri del detto Comune, & di esso starne contenti, & di niente di più dimandare, ne conseguire; Et tali Huomini possino concordevolmente, o la maggior parte di essi saldare, & componere detti conti. Et detti Huomini doppo la loro elettione, & accettatione siano tenuti, & obligati haver fatti, & serrati tutti i conti in termine de giorni XV. immediate seguenti in pena de lire una Imperiale per ogni volta, & per ogni uno, & di più non possono più havere in cosa alcuna per il tempo c’havessero speso circa ai detti conti, & se ne possano eleggere degli altri in suo luoco sotto li ordini, & pene predette.