Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/VII

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Cap. VII - Modo di eleggere l’Antiano.

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Modo di eleggere l’Antiano.


CAP. VII.


E
T per ovviare à molte, & varie malitie, & cattive pratiche, di grandissima spesa, & scandalo, che per l’addietro gli Huomini del detto Comune (testimonio n’è l’esperienza) con varj arti, & mezzi in danno, & scandalo del detto Comune, & suoi Huomini comettevano, è stato statuito, & ordinato; Che l’elettioni dell’Antiano, che andarà al Conseglio della detta Valle per la detta Magnifica Comunità d’Alzano, o debba farsi in questo modo cioè.
Che per i Conseglieri delle trè Squadre, & non gli altri nella quarta Squadra nella quale fosse per eleggersi l’Antiano à tal officio dell’Antianato, debbino esser eletti sei Huomini di buona fama, & conditione, i quali sei eletti debbino esser balottati per i detti Consiglieri delle altre trè Squadre, & quelli sei i quali haveranno più balotte siano posti sopra un bolettino, che con i loro nomi sia presentato nel Consiglio della detta Valle per uno dei Consoli del detto Comune overo per l’Antiano del detto Comune, in quel giorno nel quale s’hà dà mutare, o rinovare il Conseglio della detta Valle, & non in altro giorno. Et siano obbligati i Consiglieri, i quali havessero balottati i detti sei Huomini, & il Consolo, o l’Antiano per i quali fossero per esser mandati i nomi de quelli sei nel Conseglio della detta Valle giurare nelle Mani del Nodaro di detto Comune Ad Sacra Dei Evangelia nel detto Conseglio del Comune de non palesar ad alcuna persona quei sei così eletti, ne alcun di loro, acciò possino sinceramente, & senza alcuna pratica, [p. 8 modifica]o inteligenza nel Conseglio della detta Valle eleggere uno di quelli sei per Antiano della detta Valle per la detta Magnifica Comunità d’Alzano. Et che il tale Antiano eletto, o da esser eletto nella detta Valle non possa, ne deve in modo alcuno movere, ne suscitare lite alcuna, ne causa, ne contraversia alcuna di qual si voglia sorte, ne consentire, che sia mossa per li altri Antiani della Valle, ne fare, ne consentire, che sia fatta spesa alcuna al detto Comune, ne eleggere Nodaro, o Tesoriero della detta Valle, o Ambasciatori, Noncij, Sindici, o Procuratori per la detta Valle, ne proseguir lite causa o controversa alcuna, la quale per il suo precessore non fosse già stata cominciata, senza special licenza degli Huomini del Conseglio di detto Comune, o della maggior parte di essi. Salvo sempre, & eccettuando, che senza la detta licenza il detto Antiano possa, anzi sia obligato con ogni suo studio, celerità, & potere, & diligenza procurare, che le lettere, & mandati tanto del detto Serenissimo Ducal Dominio Nostro di Venetia, A quanto degl’Illustrissimi Signori Rettori di Bergamo i quali saranno per l’avvenire, che siano eslequiti con ogni suo puotere, & sapere, & il detto Antiano sia tenuto giurare nel Conseglio di detto Comune inanzi, che si intrometta nel detto officio, che egli riferirà, & così è obligato riferire nel Conseglio di detto Comune, ciò che si trattarà nel Conseglio della detta Valle cerca tali liti, cause, o contraversie, mossi, o per doversi movere, o cerca l’elettione del Nodaro, o Tesoriero, o degli Ambasciatori Procuratori, Sindici, & Nontij, o altre simile persone della detta Valle, o cerca qualsivoglia altra spesa inanzi che si dia principio ad alcuna lite, o liti, o si facino spese, o si facino elettioni de simili persone, eccetto in quelle cose, che concernono l’osservanza, o essequtioni delle lettere, o Mandati della detta Serenissima Signoria Nostra di Venetia, o degl’Illustrissimi Signori Rettori di Bergamo, mà si essequischino con quella celerità, che maggior sia possibile, & se il detto Antiano contrafarà sia ipso jure, & facto privato del detto officio, & da ogni altro officio, & beneficio del detto Comune per anni dieci continui prossimi sussequenti, ne possa in alcun modo esser dispensato, ne abilitato, ne farli gratia alcuna delle predette cose. Et di più sia tenuto a tutti i danni, spese, & interessi del detto Comune, & in quel caso possino gli Huomini del Conseglio di detto Comune, o la maggior parte di essi eleggere in quella Squadra un’altro Huomo da bene, di bona fama, & reputatone in suo luoco, il quale sia, & s’intendi di essere in luoco del già Antiano contrafaciente, il quale possa, & debba suplire in cambio del suo Precessore, & adempire tutte quelle cose, che per il detto passato Antiano privato come di sopra erano restati di compire nel Conseglio della detta Valle, & per tutto quel tempo, che il detto suo Precessore privato come di sopra restava di compire il tuo officio. Il quale surrogato, come di sopra, soggiaccia alle pene, & conditioni di sopra, & habbia quella libertà, che il detto Contrafaciente per inanzi haveva, & tutte queste cose senza [p. 9 modifica]alcuna eccettione, o tergiversatione. Ne possa, ne sia lecito ad alcun Antiano del detto Comune, o Surrogato mandare alcuna altra persona al Conseglio della Valle, se non in caso d’infermità, o assenza dal Teritorio di Bergamo del detto Antiano, o Surrogato, & in quel caso debbino i Conseglieri del detto Comune in luoco del detto Antiano infermo, o assente eleggere un Huomo sufficiente, & habile nella Squadra del detto Antiano, il quale vada, & possi andare al detto Conseglio della Valle durante l’assenza, o infermità del detto Antiano, & habbia l’istessa facoltà, & libertà, che haverebbe l’Antiano se fosse presente, & soggiaccia alli ordini, & pene di sopra espresse, altramente ogni uno contrafaciente sia ipso jure, & facto privato dell’officio dell’Antiano, & d’ogni officio, & beneficio del detto Comune per anni dieci immediate seguenti, & di più paghi per la pena al detto Comune lire cinque Imperiali. Et che il detto Antiano, o Surrogato finito, che haverà il tempo del suo Antianato limitato per la forma dei Statuti della detta Valle non possa, ne debba in alcun modo de tal officio ingerirsi, ne cercar in modo alcuno, o consentire, che un’altro sia eletto, o confermato in Antiano per il detto Comune; Ma debbi subito cessare sotto pena de lire dieci Imperiali da esser irremisibilmente tolti ad ogni contrafaciente, & applicati al detto Comune; Et di più tal elettione, o confirmatione sia di nissun valore, & un altro in suo luoco sia eletto dagli Huomini del detto Conseglio, cioè dalle trè Squadre, o dalla maggior parte di essi nell’altra Squadra, il quale possi, & debbi andare, & sia ammesso per Antiano per il detto Comune nel Conseglio della detta Valle sotto le conditioni, modi, & pene predette.
Et finita la volta delle quattro Squadre non possono alcuni dei predetti esser eletti Antiani, Mà un Antiano solamente sia eletto nella elettione prossima seguente, in qual si voglia Squadra, avanti che il detto Anterior Antiano possa esser eletto per Antiano un’altra volta, & quello per servar nelle predette cose un giusto, & retto ordine.