Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XLII
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Anonimo - Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina (1744)
Traduzione dal latino di Giovanni Carrara
Traduzione dal latino di Giovanni Carrara
Cap. XLII. - De non lavorar la festa
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De non lavorare i giorni di Festa.
CAP. XXXXII.
E
T per honore, & gloria dell’Altissimo Iddio, & della Beatissima Sua Madre Vergine Maria, & riverenza de tutti i Santi hanno ordinato, che non sia lecito ad alcuna persona di qualsivoglia stato, & conditione esser si sia in giorni di festa, ò siano di precetto di Santa Chiesa, ò di consuetudine del detto luoco d’Alzano lavorare publicamente, ò occultamente in alcune Boteghe, Case, Campi, ò altri luoghi del detto Comune d’Alzano, ne vendere alcune robbe, ne tenere apperte le Boteghe per vendere sotto pena de lir. 10. Imperiali per ogni volta, & per ogni persona da esser applicati per la metà all’Accusatore, & l’altra al detto Comune, dal qual ordine sono eccettuati i Spetiari, i Becari, & gli Osti, & Fornari, che senza pena alcuna possono vendere, & ancora quelle persone le quali per (necessità) che perciò sia conosciuta dal Reverendo Curato del detto luoco, gli bisognasse lavorare nel fieno, ò altri frutti nei Campi per non li lasciare guastare, lo possino fare senza pena alcuna.