Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XV

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Cap. XV - Che niuno debba havere duoi officij nel Comune, ogni uno, che ne abbia sia obligato a Giurare.

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Cap. XV - Che niuno debba havere duoi officij nel Comune, ogni uno, che ne abbia sia obligato a Giurare.
XIV XVI
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Che niuno debba havere duoi officij nel Comune, ogni uno, che ne abbia sia obligato a Giurare.


CAP. XV.


E
T acciò gli Huomini del detto Comune, che fossero eletti à qualche officio nel detto Comune più facilmente, & attentamente lo possino fare hanno statuito, che alcuno del detto Comune non possa esser eletto, ne haver doi Officii; mà ogni uno sij contento di un sol officio sia che ufficio esser si voglia del detto Comune, salvo però che i Sindici delle dette Chiese, & Misericordia non sono nel numero degli officij del detto Comune, & possino tali Sindici esser eletti ad un altro officio,
Ne possino alcuni esser eletti ad alcun officio se non sono presenti talchè nell’istesso giorno possano, ò accettarlo, ò rifiutarlo, & se per caso alcuno absente da presso fosse eletto à qualche officio dal detro Comune, debba esser chiamato, & venire al primo conseglio che si farà doppo la sua venuta acciò, ò accetti, ò rifiuti, altramente ne sia eletto un altro in suo loco,
Et qualsivoglia eletto à qualche officio del detto Comune inanzi che s’intrometta in esso sia tenuto giurare nel Conseglio del detto Comune, che senza patione alcuna, & premio farà giustamente, & realmente il suo officio, & se ricercato di giurare non vorrà giurare, ne sia eletto un altro in suo luoco, & ciò si facia tante volte quante accaderà farsi, acciò con più sincero cuore siano essercitati gli officij del detto Comune.