Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XV
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Anonimo - Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina (1744)
Traduzione dal latino di Giovanni Carrara
Traduzione dal latino di Giovanni Carrara
Cap. XV - Che niuno debba havere duoi officij nel Comune, ogni uno, che ne abbia sia obligato a Giurare.
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Che niuno debba havere duoi officij nel Comune, ogni uno, che ne abbia sia obligato a Giurare.
CAP. XV.
E
T acciò gli Huomini del detto Comune, che fossero eletti à qualche officio nel detto Comune più facilmente, & attentamente lo possino fare hanno statuito, che alcuno del detto Comune non possa esser eletto, ne haver doi Officii; mà ogni uno sij contento di un sol officio sia che ufficio esser si voglia del detto Comune, salvo però che i Sindici delle dette Chiese, & Misericordia non sono nel numero degli officij del detto Comune, & possino tali Sindici esser eletti ad un altro officio,
Ne possino alcuni esser eletti ad alcun officio se non sono presenti talchè nell’istesso giorno possano, ò accettarlo, ò rifiutarlo, & se per caso alcuno absente da presso fosse eletto à qualche officio dal detro Comune, debba esser chiamato, & venire al primo conseglio che si farà doppo la sua venuta acciò, ò accetti, ò rifiuti, altramente ne sia eletto un altro in suo loco,
Et qualsivoglia eletto à qualche officio del detto Comune inanzi che s’intrometta in esso sia tenuto giurare nel Conseglio del detto Comune, che senza patione alcuna, & premio farà giustamente, & realmente il suo officio, & se ricercato di giurare non vorrà giurare, ne sia eletto un altro in suo luoco, & ciò si facia tante volte quante accaderà farsi, acciò con più sincero cuore siano essercitati gli officij del detto Comune.