Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XVI

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Cap. XVI - Che i Daciari non possino havere alcun Officio.

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Che i Daciari non possino havere alcun Officio.


CAP. XVI.


I
N oltre per ovviare à molti, & diversi inconvenienti, & danni sin quì occorsi è stato statuito che alcuno sia che voglia, che habbia incantato Datij, ò compagno del Daciaro, ò sicurtà non possi esser eletto ad officio alcuno di detto Comune, intendendo però per officij del Comune quelli solamente, cioè Consolo, Consigliere, Scrivano, Fattor de conti, & Antiano, altramente tal elettione sia di nissun valore. Et possino tali persone esser astretti à giurare nel Conseglio del detto Comune se fossero compagni, partecipi, ò sicurtà de i detti Datij, & se chiamati al primo Conseglio non vorranno giurare [p. 20 modifica]siano ipso jure, & facto privati del loro Officio, acciochè più rettamente siano maneggiati i Beni del Comune, acciochè alcuno sotto pretesto del proprio utile indebitamente prestino agiuto, & favore à i Datiari con danno del Comune.