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Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XXX

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Cap. XXX. - Contro coloro che non affitano Case a poveri, che comettono maleficij

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XXIX XXXI
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Contro coloro che affittano le Case à Poveri che comettono Maleficij, ò dannificano.


CAP. XXX.


O
Ltra di ciò non sia lecito à persona alcuna del detto Comune affittare ne à longo, ne à breve tempo, ò altramente concedere Case alcune, ò solaro per habitatione de alcuna persona la quale venesse ad habitare Alzano, se però tal persona effettualmente non possa esser sforzata per il detto Comune, ò altre persone al pagamento, & satisfatione de tutti i danni per essi, ò per alcuno della loro famiglia fatti, ò datti in alcune pezze di Terra, tanto del detto Comune, quanto de private persone del detto Comune, & ancora delle Cavalcate, che occorreranno farsi per l’officio dei maleficij di Bergamo, per i maleficij comessi nel detto Comune per dette persone, & de tutte le spese, & danni, che occorreranno, ò possa patir per essi il detto Comune, ò suoi Huomini. Altramente tali affittanti, e concedenti come di sopra siano tenuti, & possano esser sforzati al pagamento de tutti i danni, spese, & Cavalcate, & à tutte quelle cose, alle quali il detto Comune per simili persone fosse sforzato pagare, ò havesse pagato, salvo che sono eccettuati dal presente ordine, quelli, i quali affittano le Botteghe ad alcuni Mercanti, ò Cavalari, che conducono alcune mercanzie, ò biada nel detto luoco d’Alzano non habitandovi con le loro famiglie.