Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XXX
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Anonimo - Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina (1744)
Traduzione dal latino di Giovanni Carrara
Traduzione dal latino di Giovanni Carrara
Cap. XXX. - Contro coloro che non affitano Case a poveri, che comettono maleficij
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Contro coloro che affittano le Case à Poveri che comettono Maleficij, ò dannificano.
CAP. XXX.
O
Ltra di ciò non sia lecito à persona alcuna del detto Comune affittare ne à longo, ne à breve tempo, ò altramente concedere Case alcune, ò solaro per habitatione de alcuna persona la quale venesse ad habitare Alzano, se però tal persona effettualmente non possa esser sforzata per il detto Comune, ò altre persone al pagamento, & satisfatione de tutti i danni per essi, ò per alcuno della loro famiglia fatti, ò datti in alcune pezze di Terra, tanto del detto Comune, quanto de private persone del detto Comune, & ancora delle Cavalcate, che occorreranno farsi per l’officio dei maleficij di Bergamo, per i maleficij comessi nel detto Comune per dette persone, & de tutte le spese, & danni, che occorreranno, ò possa patir per essi il detto Comune, ò suoi Huomini. Altramente tali affittanti, e concedenti come di sopra siano tenuti, & possano esser sforzati al pagamento de tutti i danni, spese, & Cavalcate, & à tutte quelle cose, alle quali il detto Comune per simili persone fosse sforzato pagare, ò havesse pagato, salvo che sono eccettuati dal presente ordine, quelli, i quali affittano le Botteghe ad alcuni Mercanti, ò Cavalari, che conducono alcune mercanzie, ò biada nel detto luoco d’Alzano non habitandovi con le loro famiglie.