Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XXXV

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Cap. XXXV. - De non vendemiar, se non, a certo tempo

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XXXIV XXXVI
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De non Vendemiare se non in certo tempo.


CAP. XXXV.


N
On sia in oltre lecito ad alcuna persona del detto Comune d’Alzano Vendemiare, ne far Vendemiare le uve, che penderanno per l’avvenire nelle pezze di Terra situate nel Territorio d’Alzano senza licentia del Conseglio del detto Comune, ò inanzi il termine da esser limitado per gli Huomini del detto Conseglio, ò per la maggior parte di loro sotto pena di un Ducato d’oro per ogni persona, & per ogni volta, ò anno da esser applicata per la metà all’Accusatore, & l’altra metà alla Camera di S. Marco.