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La «universitas bobacteriorum Urbis» 135

subentra al prior o primicerius, e, primo atto d’autonomia, vien proclamato il diritto statutario1. Mi par dunque non andar lungi dal vero, affermando che lo sviluppo delle fratellanze artigiane debba considerarsi come intimamente connesso allo sviluppo dell’autonomia municipale2.

In Roma la corporazione non ebbe quel valore e non acquistò mai quella forza, che ebbe in altre città, e specialmente in Firenze3, dove il comune, sorto per ragioni commerciali, più che agricole, politiche o militari, lasciò in tutte le sue fasi preponderante la classe mercantile di fronte alle altre4. In Roma il comune non ebbe mai un’autonomia schietta, a causa delle influenze ecclesiastiche e del baronato potente; e prima della metà del secolo XIII le Arti difficilmente entrarono a far parte del governo della cosa pubblica: il primo passo importante fu, come vedremo, verso il 1262, quando i consoli dei mercanti e dei bovattieri furono incaricati, insieme a ventisei boni viri eletti dal popolo, di provvedere alla riforma della città e delle arti5.

Come organo economico invece le corporazioni delle Arti funzionarono in Roma eccellentemente; anzi si può

  1. Cosa del resto non difficile ad ottenersi, quando si osservi che anche attraverso il medio evo feudale si ebbe molta tolleranza a questo riguardo, essendosi tenuto per regola di lasciare ad ogni città i propri statuti. Vedi in proposito la legge IX di Pipino in Muratori, Antiq. Ital. diss. 22.
  2. Vedi in proposito le opinioni del Say, Cours d’économie politique, Bruxelles, 1840, p. 255, ed il Jaguerry, Études sur l’industrie et la classe industrielle à Paris au xiiie et au xive siècle, Paris, 1877, cap.I.
  3. Vedi le formalità richieste per la validità di un atto in V. O. Hartwig, Florentiner Geschichte (in Zeitschrift für Geschichtswissenschaft), ed in Villani (XI, 3) il principio della lettera di re Roberto ai Fiorentini, dopo il diluvio del 1333.
  4. Toniolo, Dei remoti fattori della potenza econom. di Firenze; Villani, XI, 96.
  5. Statuti dei mercanti, cap. 145, p. 37, ediz. Gatti.