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168 G. Ricci

in questa materia: difatti, nel passo succitato1 vien detto: «item quod nullus bobacterius seu quaevis alla persona»; questa altra qualsiasi persona è soggetta all’art. 47, secondo il quale non si può ripetere la biada concessa a mezzo. Una sequela di minute prescrizioni, che riguardavano non soltanto quelli dell’Arte, ma tutti i cittadini romani2, regolavano la coltivazione dei campi, i contratti di locazione, i danni arrecati dal bestiame e dagli uomini. Il comune aveva abbandonata questa paite totalmente all’università dei bobacterii, la quale ne veniva a ritrarre dei forti proventi, giacchè la Camera dell’Arte avea, per esempio, diritto a buona porzione delle somme, che sì pagavano come rifazione dei danni3. Speciali pene disciplinari provvedevano a che le sementi e la coltivazione fossero fatte secondo le migliori regole agricole; nessun lavoratore potea rimuovere il frumento dall’ara senza licenza del padrone4; chi ha in locazione una tenuta non può tagliare gli alberi in essa esistenti5; se fosse insorta una questione di confini, i consoli, a richiesta di una delle due parti, debbono andare in persona, o mandare «expenos massarìos de diaa Arte», per risolvere la quistione «de plano, sine strepitu et figura iudicii»6; non si può dar fuoco alle stoppie (stipulis) prima della festa dell’Assunzione7; non si possono scortecciare gli alberi8 e così via dicendo. Chiunque avesse contraddetto a queste leggi dovea comparire dinanzi al tribunale dei consoli dei bobacterii, che avea su tal materia la piena

  1. Stat. bobact. cap. 47.
  2. V. gli art. 61, 78, 79 &c.
  3. Art. dal 69 al 77.
  4. Art. 54.
  5. Art. 56.
  6. Art. 62.
  7. Art. 84.
  8. Art. 88 ed anche Stat. Urbis. lib. II, cap. 86.