Pagina:Beccaria - Dei delitti e delle pene, 1780.djvu/119

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ni non dovrebbono aumentare il fiero esempio, tanto più funesto, quanto la morte legale è data con istudio e con formalità. Parmi un assurdo, che le leggi, che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne commettano uno esse medesime, e che per allontanare i cittadini dall’assassinio, ne ordinino un pubblico. Quali sono le vere e le più utili leggi? Quei patti, e quelle condizioni, che tutti vorrebbono osservare e proporre, mentre tace la voce, sempre ascoltata, dell’interesse privato, o si combina con quello del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d’indignazione e di disprezzo, con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon cittadino che contribuisce al ben pubblico, lo stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori. Qual è dunque