Pagina:Beccaria - Dei delitti e delle pene, 1780.djvu/49

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no, come vincoli necessarj per frenare e reggere l’intestino fermento degl’interessi particolari. Questa è la fisica e reale autorità delle leggi. Chi sarà dunque il legittimo interpetre della legge? Il sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti; e non il giudice, il di cui ufficio è solo l’esaminare se il tal uomo abbia fatto, o no, un’azione contraria alle leggi.

In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev’essere la legge generale; la minore, l’azione conforme, o no, alla legge; la conseguenza, la libertà, o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all’incertezza.

Non vi è cosa più pericolosa di quell’assioma comune, che Bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che sembra un paradosso alle menti volgari, più percosse da un piccol disordine pre-