Pagina:Beccaria - Dei delitti e delle pene, 1780.djvu/97

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e delle Pene. 63

insegnano alcuni dottori, che si danno ai giudici per norma e per legge.

In vista di questi principj strano parrà, a chi non riflette che la ragione non è quasi mai stata la legislatrice delle nazioni, che i delitti o più atroci, o più oscuri e chimerici, cioè quelli de’ quali, l’improbabilità è maggiore, sieno provati dalle congietture e dalle prove più deboli ed equivoche, quasi che le leggi e il giudice abbiano interesse non di cercare la verità, ma di provare il delitto, quasi che di condannare un innocente non vi sia tanto maggior pericolo, quanto la probabilità dell’innocenza supera quella del reato.

Manca nella maggior parte degli uomini quel vigore necessario egualmente per li grandi delitti, che per le grandi virtù: per cui pare che gli uni vadan sempre contemporanei colle altre, in quelle nazioni che più si sostengono per l’attività del governo e delle passioni cospiranti al pubblico bene, che per la massa