Pagina:Bianchi-Giovini - Biografia di Frà Paolo Sarpi, vol.1, Zurigo, 1846.djvu/48

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40 capo ii.

l’Ordine, private o pubbliche, che si trattavano in corte di Roma; e conservatore degli archivi: al solo generale soggetto, da cui riceveva 60 scudi annui oltre alle spese di lettere od altro, cui rimborsavano i litiganti. Abitava il convento di San Marcello a Roma, dal quale riceveva vitto, medico, medicinali ed ogni altro bisognevole: libero non pertanto dagli obblighi monastici. A quest’ufficio volevansi uomini provetti, maestri in teologia, versati nella giurisprudenza, di buona fama e atti alla predicazione, avendo per privilegio di predicare due volte all’anno, l’Epifania e la domenica di Passione, nella cappella del papa. In carica, aveva voto in tutti i Capitoli come il generale. Uscito di carica, godeva le istesse prerogative del provinciale, ma più ampie: il primo vocale nel convento, indipendente dal priore, precedeva ogni altro, financo i provinciali se fuori della loro provincia, ed aveva diritto di assegnarsi per esclusivo suo servigio, anco contro voglia del provinciale, un frate converso.

I definitori erano come i giuristi e giudici relatori nelle materie che si trattavano nei Capitoli: ogni provincia aveva i suoi. I procuratori dell’Ordine e i provinciali usciti di carica erano per diritto definitori perpetui; ma nelle assemblee dovevano intervenire a proprie spese: gli altri duravano in carica da un Capitolo all’altro.

Tra i monaci antichi il Capitolo era una camera apposita, così chiamata perchè vi si adunavano ogni giorno a leggere e a spiegare un capitolo della regola; e come ivi pure si trattavano gli affari domestici e si eleggevano gli ufficiali e gli abati, i frati diedero egual nome alle loro assemblee.