Pagina:Bianchi-Giovini - Biografia di Frà Paolo Sarpi, vol.2, Zurigo, 1847.djvu/71

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capo xix. 63

Greci proibiti molti matrimoni appresso noi concessi, e molti dalle loro leggi concessi e da noi proibiti. Appresso loro è dannato il pigliare la quarta moglie. Il matrimonio fatto dalla figlia sotto i venticinque anni, che sia sotto la potestà del padre, senza il di lui consenso, appresso loro è nullo. Qualsivoglia de’ contraenti dopo consumato il matrimonio può entrare nella religione, e l’altro che resta può maritarsi. Appresso noi sarebbe nullo, benchè vi fosse il consenso di quello che vuole farsi religioso. Sono più di venti casi simili ove è notabile differenza, anzi contrarietà.

«Queste leggi matrimoniali dei Greci tanto differenti dalle nostre, nel tempo che la Chiesa greca e latina erano unite sono state osservate dagli Orientali, vedendo e sapendo ciò la Chiesa latina, e non perciò dannandole, ma restando insieme in pace ed in carità cristiana. E di più nel tempo del concilio fiorentino del 1439 quando si trattò di riunire le Chiese de’ Greci e de’ Latini, fu proposto di convenire anco nelle cause matrimoniali, ed essendo a ciò contradetto da’ Greci, finalmente fu risoluto dal papa Eugenio e dal concilio di convenire nelle altre differenze senza fare nissuna menzione di questa».

Questa causa fu travagliata con molto ardore da ambe le parti, ma in onta agli impegni del nunzio e della corte di Roma, il governo volle mantenere ai Greci la loro libertà di culto, di che diede prova anco in un’altra circostanza.

Alcuni Greci imprigionati per eresia dal Sant’Offizio, erano riusciti a fuggire, a quel che pare, per connivenza od aiuto del governo medesimo o de’