Pagina:Botta - Supplemento alla Storia d'Italia.djvu/146

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gli abitanti di cotesti paesi si sono pronunciati per i nostri principj; essi vi sono stati eccitati dal nostro esempio, forse anche dagl’inviti diretti di alcuni agenti del Governo; senza dubbio questo non è un motivo sufficiente da compromettere la sicurezza, e gl’interessi della Repubblica con l’emancipazione de’ paesi che abitano, e dove tutto annuncia ch’essi formano la minorità; ma la lealtà repubblicana esige ch’essi non sieno le vittime dell’attaccamento che hanno mostrato per noi, e de’ servigi che hanno potuto renderci. Voi dunque siete specialmente incaricato di stipulare che veruno individuo dei paesi di Germania, e d’Italia occupati dalle truppe della Repubblica, possa essere inquietato, sia nella persona, sia nelle proprietà, per causa delle sue opinioni, o azioni civili, politiche, militari, e commerciali fatte in tutto il tempo della guerra attuale.

Stipulerete la cessazione di tutte le ostilità subito dopo la ratifica de’ preliminari, e in conseguenza, lo scioglimento reciproco, dalla parte delle due potenze contraenti, del sequestro che potrà essere stato posto da ciascuna di esse su i beni e dritti appartenenti a’ sudditi dell’altra, come pure su gli stabilimenti pubblici situati ne’ loro territorj respettivi. La Repubblica francese si obbligherà di pagare tutto ciò che potrà esser dovuto per rendite costituite, e fondi presi ad imprestito dal Governo, e dai sudditi della Casa d’Austria residenti ne’ paesi di suo dominio, e dagli stabilimenti pubblici, che vi sono situati: reciprocamente la Casa d’Austria adempirà la stessa obbligazione rispetto al Governo francese, verso gli stabilimenti, e i cittadini domiciliati ne’ dipartimenti della Repubblica, e ne’ territorj recentemente annessi.

Osservate, che tutta questa negoziazione debb’essere condotta, non come un trattato definitivo, ma come un preliminare di pace, il qual non abbia bisogno della ratifica del Corpo legislativo, e che il Direttorio è autorizzato a conchiuder da sé solo. Domanderete in conseguenza, che l’Imperatore lo ratifichi nel più breve tempo possibile, che determinerete di concerto col suo negoziatore. Il Direttorio lo ratificherà dal canto suo nello stesso