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«Se non che, mentre si hanno documenti a prova degli ordini dati dal ministro dell’interno in conformità della deliberazione del Consiglio dei ministri del 21, e concordemente in ciò convengono le deposizioni del ministro e dei suoi dipendenti, il generale Della Rocca afferma non aver avuto dal ministro della guerra ordini scritti, nè ricorda averli ricevuti nella detta notte, e sostiene invece, aver preso accordo coi ministri soltanto nella notte successiva del 22 al 23.

«Poichè, nè presso il Gran Comando, nè presso il ministero della guerra esiste quell’ordine scritto che taluno dei ministri vide il generale Della Rovere vergare di sua mano, e del quale venne da lui anche appresso riconfermata l’esistenza, convien ritenere che fra le fatalità di quei dolorosi giorni, sia da annove rarsi pur quella che nella sua trasmissione quest’ordine andasse smarrito. Se non che, la mancanza d’un ordine scritto scema della sua gravità, quando si rifletta che il generale Della Rocca riguarda come validi ed efficaci i poteri conferitogli verbalmente e dichiara di averli ricevuti, non dissentendo, come dicemmo più volte, se non solo sul tempo, cioè, se tali poteri fossero stati conferiti nella notte del 21 al 22 o in quella del 22 al 23.

«Ridotta la vertenza a questo punto e considerate le gravi agitazioni di quei momenti ed il lungo intervallo di oltre a due mesi, trascorso tra gli avvenimenti del settembre e gl’interrogatori del generale Della Rocca e dei ministri, ch’ebbero luogo negli ultimi giorni del novembre e nei primi di dicembre, noi conveniamo con l’onorevole generale, come senza supporre in veruno il proposito di fare affermazioni allo scopo di riversare su altri la propria responsabilità, ben si possa credere che le gravi condizioni nelle quali a quei giorni ognuno che avesse parte alla cosa pubblica si trovava, possano così agli uni come agli altri: aver fatto dimenticare qualche circostanza di tempo e di fatto (Lettera del generale Della Rocca).

«Se nell’inchiesta si fossero adoperate quelle contestazioni di documenti e confronti di testimoni, che