Pagina:Capitoli di concessione per la strada di ferro da Napoli a Nocera.djvu/4

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ficile, o troppo onerosa, potrà egli abbandonare la presente concessione, e la data cauzione dovrà senz’altro restituirsi.

8. L’intrapresa della strada di ferro essendo di pubblica utilità, il concessionario godrà di tutti i dritti che le leggi, i decreti ed i regolamenti accordano all’amministrazione pe’ pubblici lavori. Egli potrà in conseguenza procurarsi cogli stessi mezzi, cioè a’ termini dell’articolo 470 delle leggi civili, tanto i terreni de’ privati, quanto quelli appartenenti allo Stato, alla real Corona, a’ siti reali, o a’ comuni, ed a’ pubblici stabilimenti, che dovranno essere occupati dalla strada di ferro e sue dipendenze, del pari che i materiali necessarj alla sua costruzione, per la estrazione e trasporto de’ quali godrà de’ privilegj accordati ad ogni altro intraprenditore di pubblici lavori.

9. La strada di ferro essendo una proprietà dello Stato, della quale il concessionario, o chi avrà causa da lui, godrà solamente l’usufrutto per un tempo determinato, tutti i terreni ed edifizj occupati per detta strada e sue dipendenze, godranno, in quanto alle imposizioni delle quali si troveranno gravati al momento dell’acquisto che ne sarà fatto pel bisogno dell’opera, delle esenzioni e benefizj conceduti dal real decreto de’ 10 di giugno 1817 sulla fondiaria, nello stesso modo che si pratica per la occupazione de’ terreni ed edifizj delle strade comuni, così regie, che provinciali.

In quanto agli edifizj che si costruiranno per uso della strada di ferro, saranno applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 2 del real decreto de’ 10 di giugno 1817.

Le strade pubbliche, ove di necessità debba occuparsene qualche tratto, saranno ripristinate e restituite a commodo passaggio a spese del concessionario; ferma sempre rimanendo la condizione espressa nell’articolo secondo.