Pagina:Cenni storico-bibliografici della R. Biblioteca nazionale di Firenze.djvu/33

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Unica limitazione alla pubblica lettura è quella dei giornali politici e delle opere in corso di pubblicazione, che non si danno finacchè non siano in volumi legate, siccome ancora si ricusano ai giovanetti i libri frivoli e dannosi alla morale.

Lo studio dei manoscritti, dei libri rari, delle opere illustrate e delle stampe si fa ad una tavola separata posta sotto la immediata sorveglianza dell’assistente; il quale deve registrarli in un libro speciale a ciò destinato.

I professori delle università e degl’istituti superiori, i membri delle due Camere legislative, hanno diritto di avere i libri a domicilio, a tenore del R. decreto del dì 26 novembre 1869. La consegna delle opere richieste si fa ad essi mediante ricevuta, che si nota su apposito registro: ma sono eccettuati dal prestito i manoscritti, le edizioni rare, quelle cioè anteriori alla metà del secolo XVI, e i volumi che fanno parte di una collezione; per le quali cose tutte è necessario il beneplacito ministeriale. Nè si danno pure quei libri che, servendo di riscontro o di