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TITOLO XI

De’ gradi accademici. 90. Tre sono i gradi accademici: l’approvazione, la licenza e la laurea. 91. L’approvazione si può dare anche da’ licei, in quella parte delle cognizioni umane che in essi s’insegna. La licenza e la laurea si debbono dare dalle universitá. Sono eccettuate da questa legge le sole licenze in teologia, le quali si potranno dare anche dai seminari. 92. Gli esami per le approvazioni, le licenze e le lauree si faranno in uno stesso tempo dell’anno sulla fine del corso scolastico. 93. L’approvazione, la licenza e la laurea si registreranno negli atti del liceo, dei seminari e delle universitá rispettive. Il segretario dei licei e dei seminari o il cancelliere della facoltá rispettiva delle universitá ne dará aU’esaminato un estratto. Ma, nel caso che di questo si voglia far uso per l’esercizio della professione a tenore della legge, dovrá prima presentarsi dallo stesso esaminato alla direzione generale, ed ottenerne un diplopia solenne. Nelle professioni, che per legge esigono o approvazione o licenza o laurea, non si riconoscerá altra autorizzazione legale. 94. Niuno potrá essere ammesso ad alcun esame per grado accademico senza che prima abbia la matricola, dalla quale si rilevi che egli abbia frequentate le scuole di quelle scienze sulle quali vuole essere esaminato. 95. Questa matricola consiste in un attestato, che il professore fa ogni due mesi, di aver l’allievo frequentata la sua scuola. 96. Al principio del corso scolastico sará aperto un registro presso il cancelliere di ciascuna facoltá e presso i segretari dei licei e seminari, nel quale ciascun allievo dovrá scrivere il suo nome. Il cancelliere dovrá attestarlo nel foglio destinato alla matricola. 97. Alla fine dell’anno scolastico ciascuno dovrá registrare di nuovo il suo nome, ed il cancelliere dovrá di nuovo attestarlo in fine della matricola. 98. L’approvazione del liceo si dará dai professori del medesimo.