nei monasterii, anche sotto pretesti honorevoli et honesti: perciò habbiam sentito con molto dispiacere che nei luoghi di nostra diocese, dove sono monasterii di
monache e congregationi di vergini, sieno stati stabiliti
alloggiamenti ordenarii per la soldatesca, che case erme
si dicono, ove lungamente possono e devono dimorare.
Onde volendo noi provvedere che d’indi non ne segua
qualche disordine in offensa del honor vostro, vi comandiamo in virtù di santa obbedienza, e sotto altre
pene a nostro arbitrio secondo la qualità del fatto, che
non admettiate nel vostro Monastero, nè alla Chiesa
vostra, sotto qualunque pretesto, anche di pietà e di divotione, ne manco di parentella, se ben fosse fratello,
alcun soldato nè altro suo adherente, servitore e ministro, nè suo ambasciatore, nè seco trattiate voi stessa,
od altra monacha, o figlia d’educatione, nè vostri ministri o servi; perchè vogliamo che resti escluso ogni
trattato et ogni conversatione tra essi et voi. Non permetterete che ad istanza d’alcun soldato e suo dipendente si faccin offitii diversi nella Chiesa vostra; nè
che i vostri cappellani a loro nome celebrino la santa
Messa, nè faccino altra funzion ecclesiastica. . . . . Ogni
porta del Monastero per maggior sicurezza e custodia
della clausura deve avere un catenazo con chiave che
a traverso sin dentro al muro tutta la serri: quello
poi del portello, usato per ordinario, dovrà la madre
Superiora, come già altre volte è stato comandato sotto
pena di scomunica, serrarlo la sera et aprirlo la mattina alla hora debita, e tener sempre la chiave presso
di sè, o in luogo secreto e sicuro: e per la porta dei
carri ella parimenti deve tener e custodire sempre una
delle due chiavi come sopra, e per sè stessa aprir e
serrare finito il bisogno; et occorrendogli infirmità che
l’impedisca, deve far il medesimo la Vicaria, sotto la
stessa pena, sotto la quale anche le portinare devono