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310 storia della letteratura italiana


Come non avea la Chiesa giustizia contenziosa né giurisdizione, cosi non avea fòro né territorio; perché ciò «non dipende dalle chiavi, né è di diritto divino, ma piú tosto di diritto umano e positivo, procedendo principalmente dalla concessione o permissione de’ principi temporali», ai quali solamente «Dio ha dato in mano la giustizia», come dice il Salmista: «Deus iudicium suum regi dedit». Né avea potere d’imponer pene afflittive di corpo, d’esilio, e molto meno di mutilazione di membra o di morte; e ne’ delitti piú gravi di eresia toccava a’ principi di punire con temporali pene i delinquenti. Degli abusi della Chiesa spettava il rimedio a’ principi, che facevano leggi per porvi un freno, specialmente per gli acquisti de’ beni temporali; e «i padri della Chiesa», come sant’Ambrogio e san Girolamo, «non si dolevano di tali leggi, né che i principi non potessero stabilirle, né lor passò mai per pensiero che per ciò si fosse offesa l’immunitá o liberta della Chiesa». Federico secondo proibi l’acquisto de’ beni stabili alle chiese, monasteri, templari ed altri luoghi religiosi:


ma, essendosi nel tempo degli Angioini introdotte presso di noi altre massime, che persuasero non potere il principe rimediare a questi abusi, e riputata perciò la costituzione di Federico empia ed ingiuriosa all’immunitá delle chiese, si ritornò a’ disordini di prima. E se la cosa fosse stata ristretta a que’ termini, sarebbe stata comportabile; ma da poi si videro le chiese e i monasteri abbondare di tanti stati e ricchezze, ed in tanto numero, che picciola fatica resta loro d’assorbire quel poco ch’è rimaso in potere dei secolari.


Il potere temporale «appartiene allo Stato in corpo» ; ma i principi hanno guadagnata e ottenuta la signoria in tutt’i paesi del mondo. E, se il romano pontefice e i prelati della Chiesa hanno «potenza temporale», non è giá


perché fosse stata prodotta dalla sovranitá spirituale, e fosse una delle sue appartenenze necessarie, ma si è da loro acquistata di volta in volta per titoli umani, per concessioni di principi o per prescrizioni legittime, non giá apostolico iure, come dice san Bernardo: «Nec enim ille tibi dare, quod non habebat, potuit».