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e quando il suo marchio o dichiarazione scritta non riesca esatta, il compratore ha l’azione contro di lui. La ricompensa dovuta ai saggiatori di commercio non è stabilita dalla legge, ma chiunque ha duopo dell’opera loro, contratta e mercanteggia; nondimeno le concorrenze che si fanno fra di essi, ha determinato i prezzi di uso, il massimo de’ quali è di un franco per l’oro e di settantacinque centesimi per l’argento.

Per tal modo ho esposto succintamente le regole che si sogliono usare nel commercio de’ metalli preziosi, regole semplicissime nate dall’indole delle cose e il cui carattere è tanto liberale che non mai dettero motivo a richiami, nè a critiche quanto alla loro efficacia; perocchè quando la frode tenta di pervertirle è agevolmente scoperta e punita. Infatti, non ha molti anni, in Francia un cupido affinatore di metalli preziosi solendo introdurre e fissare una certa quantità di piombo nell’interno delle verghe d’argento, i privati se ne querelarono ottenendo che fosse punito e condannato all’indennità. In questo proposito importa che i saggiatori i quali un tempo non pensarono a simile inganno, sappiano che l’inganno è facile, e però faccian in modo che il commercio ne sia preservato.


XIV.


Due sono i sistemi pel bollo di guarentigia che si applica negli oggetti lavorati d’oro e d’argento. Il primo è il sistema di libertà il quale ha uffici di