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semplice verificamento, ove può andare chiunque dubita della bontà dell’oggetto per farlo saggiare o anche marcare se così gli aggrada; ma gli orefici non ne sono obligati: sistema che è in vigore in Inghilterra, nell’Unione Americana, nella Svizzera e nella Toscana la quale l’ottenne dalle famose leggi leopoldine.

Il secondo sistema del marchio obligatorio, differente assai dal primo, complicato ed inefficace allo scopo, è in pieno vigore sì in Italia come in Francia e in altri paesi che l’imitarono. Siccome in Francia appunto tal sistema fu creato e compiuto con maggior cura, coll’intendimento di sottoporre l’orificeria a disciplina non altrimenti che un esercito, faremo principalmente oggetto del nostro studio il costume e la legge di quel paese per ciò che spetta al proposito. Colà adunque il legislatore ha pensato di rendere obligatorio e governativo dirò così, il pulzone di bontà già appartenente a capi di arte, affinchè con questo legalmente si potesse indicare ai compratori il titolo di ciascun pezzo; e per evitare la confusione che una lega troppo grande avria condotto, no ha limitato il numero dei titoli a tre per l’oro e a due per l’argento. Volle che qualsiasi lavoro fabbricato in Francia non potesse essere eseguito che ad uno dei titoli legali determinati dalla legge. Quella del 19 brumale, anno sesto, (novembre 1797) fissò per l’oro

primo titolo 920/1000
secondo » 840/1000
terzo » 750/1000