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Econom. polit., X. Qual sia la certezza del compratore, quale la sicurezza del marchio, quale l’abilità de’ falsificatori, quale effetto nasca dal ricorso d’un compratore nel caso in cui il metallo non si trovi della bontà indicata dal bollo, quali i guadagni che vi fa il commercio esterno con questo bollo, l’abbiamo veduto sopra: sarò scusato però se non mi accordo col dotto scrittore, che anche in questa materia propugna il diritto del libero lavoro, sostituendo il bollo volontario al bollo obbligatorio. Difatti il marchio volontario che è fondato sopra i principii economici accettati universalmente fu adottato nella gentile Toscana, in questa provincia italiana ove invalse il principio del libero traffico de’ grani, che vanta la migliore legislazione sulle miniere, che è autrice della riforma economica in generale, che ha antecipato le dottrine della scuola libera di Manchester. In Toscana fu adottato il sistema del libero bollo nel 1772, quando vennero a luce le famose leggi onde Leopoldo fu noverato tra gli ottimi legislatori. Nondimeno a cagione d’influsso esterno questo sistema fu abolito nel 1817 per cedere il posto alle leggi francesi del sistema di guarentigia. Ma nel 1832 fu ristaurato per queste ragioni che sono compendiate nel decreto, il quale diceva così: «Considerando i risultati avuti dall’assoluta libertà di fabbricazione, e di poi quelli che si sono avuti dal sistema restrittivo e di garanzia e la poca efficacia che è derivata dai provedimenti fatti, che non hanno avuto altro effetto che di rendere necessaria una costante vigilanza, la quale ha