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Pagina:Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse.djvu/405

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5.° Per meglio aver azione su costoro, come sui varii altri agenti inferiori del servizio della strada ferrata, riservarne all’amministrazione di polizia la nomina, od almeno l’approvazione, attribuendole la’ facoltà di richiederne la rimozione, quando risultino trasgressori de’ doveri ad essi imposti in fatto di cautele politiche. In tal guisa, potendo avere agenti sicuri e fidati, l’amministrazione suddetta avrebbe mezzo di esser a tempo avvertita di tutto quanto potrebbe interessare l’ordine pubblico e la sicurezza privata:

6.° Quando ne fosse anche il caso, per veramente necessaria vigilanza, non per molesta inquisizione, la quale non crederemo mai essere nel ben inteso interesse d’alcun governo di praticare, collocare agenti segreti fidatissimi, i quali destramente indaghino quanto sarebbe spediente conoscere a maggiore tutela della privata e pubblica sicurezza.

Nel porgere codesta avvertenza, coll’espressa speciale preallegata protesta, che a solo fine di paterna e prudente vigilanza, largamente praticata, da noi si consiglia un siffatto spediente, non mai collo scopo di suggerire, ripetesi, la menoma molesta inquisizione, d’altronde sempre più dannosa, che utile, atteso che indispone l’animo dei sudditi ed allontana i forestieri dallo Stato, dove sarebbe praticata: noi dichiariamo non intendere di tutte indicare le discipline che possono ordinarsi in fatto dipolitica vigilanza; ma solo accennarne alcune, le quali, occorrendone la vera necessità, potrebbero giovare, all’uopo. Del resto applaudiremo sempre a che sian fatte anche per esse, credendolo opportuno, le maggiori facilità, poiché l’animo nostro più è a fiducia che a sospetti inclinato.

Quando poi invece, per speciali contingenze si reputassero opportune maggiori cautele, noi ci dispenseremo dal suggerirle; lasciando che le rispettive amministrazioni politiche pensino ad ordinarle come reputano più spediente. E ci ristringeremo a notare soltanto come convenga almeno, che siano ordinate in modo, che si consumi il minor tempo possibile nelle prescritte formalità; — che niuna fra esse inutile venga fissata; — che i regnicoli, i quali altrimenti possono invigilarsi, non vi siano