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[Intimazioni per medesimi.]

Art. 10. Le intimazioni per i versamenti delle rate, dovranno essere notificate per due volte tre mesi innanzi e almeno, col mezzo dei giornali officiali di Vienna, Milano, Parma, Modena, Bologna, Firenze, e delle altre piazze nelle quali saranno agenti della Società.

[Ove debbano effettuarsi.]

Art.11. I versamenti saranno effettuati presso il cassiere della Società e presso gli agenti e banchieri, che verranno nominati dal Comitato nelle diverse piazze, ed in valute metalliche sonanti d’oro o di argento al corso di tariffa, escluso rame, moneta erosa e carta monetata.

[Conseguenza della inesattezza dei versamenti.]

Art. 12. I possessori delle azioni, che nel termine di quindici giorni da quello stabilito dal Comitato non si presentassero ad eseguire il versamento delle rispettive rate, s’intenderà che abbino rinunziato alla costituzione in mora e perderanno i versamenti già fatti che cadono a benefizio della Società; le azioni poi verranno realizzate nel modo che il Comitato crederà utile per la Società.

[Interessi ed utili per i primi 50 anni.]

Art. 13. I certificati interinali e le azioni perciperanno fino al cinquantesimo anno dall’apertura dell’intera linea.

1.° Un frutto fisso del 5 per cento all’anno, garantito dai cinque Governi Pontificio, Austriaco, Modenese, Parmense e Toscano.

2.° Gli utili netti che risulteranno dall’esercizio della strada ferrata, oltre il suddetto 5 per cento da ripartirsi per metà tra la Società ed i cinque Governi contraenti, a norma dell’atto di concessione definitiva.

[Interessi ed utili spirato detto termine.]

Art. 14. Spirato il cinquantesimo anno dall’apertura totale della strada, e quindi per gli altri trent’anni della concessione, le azioni non avranno più la garanzia suddetta del frutto del 5 per cento, ma godranno invece degli utili provenienti dall’esercizio di essa strada, salvo il riparto della eccedenza sul 5 per cento, di che nell’articolo precedente.

[Decorrenza dei frutti.]

Art. 15. Il frutto del cinque per cento sulle somme sborsate dagli azionisti decorrerà dalla fine di ciascuno dei mesi nei quali sarà avvenuto il pagamento, cosicchè tutte le somme versate entro un dato mese diverranno fruttifere il primo giorno del mese successivo.