Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/104

Da Wikisource.
78 Codice cavalleresco italiano

tezza, è nel pieno diritto di non rispondere al cartello di sfida non regolare, o se contiene ingiuria, o se gli viene presentato dopo quarantotto ore dall’ingiuria, o dopo ventiquattro ore dal momento in cui l’offesa fu portata a conoscenza dell’ingiuriato. Però, a quest’ultimo è riservato il diritto di appellarsi alla Corte d’onore (Angelini, X, 5°; De Rosis, II, 35°).



VI.

Diritto ed obbligo di respigere la sfida.

ART. 150.

Ogni qual volta la sfida è collettiva deve essere respinta (art. 41) (Châteauvillard, III, 7°; Bellini, V, IV; De Rosis, II, 29°; Angelini, II, 3°)

ART. 151.

Si respinge la sfida dell’offensore che ha provocato ed offeso senza giusto motivo.

Nota. — Corte d’onore di Firenze, 10 dicembre 1889. E così opinarono: Châteauvillard, I, 5°; De Rosis, II, 19°; Angelini, IV, 5°; Bellini, IV, V.

ART. 152.

Non può aver seguito la sfida per un’ingiuria o per una offesa, qualora l’offeso abbia già fatto appello alla Corte d’onore o al Tribunale ordinario contro l’offensore, o che, dopo averlo fatto, lo ritira per dar corso all’azione cavalleresca (v. nota all’art. 221).